Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 69


COMPENSAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI NON DERIVATI

1. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, disciplina il funzionamento del servizio di compensazione e di liquidazione, nonché del servizio di liquidazione su base lorda, delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati, inclusi le modalità di tempo e gli adempimenti preliminari e complementari. Tale disciplina può prevedere che il servizio di compensazione e di liquidazione e il servizio di liquidazione su base lorda, esclusa la fase di regolamento finale del contante, siano gestiti da una società autorizzata dalla Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB. Per il trasferimento dei titoli nominativi, anche diversi da quelli azionari, la girata può essere eseguita e completata ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 3, del regio decreto-legge 29 marzo 1942, n. 239. Si applica l'articolo 80, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 10.
(Periodo aggiunto dalla lettera a) del comma 9 dell’art. 11, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
1-bis. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, determina:
a) le risorse finanziarie della società di gestione;
b) le attività connesse e strumentali a quelle di compensazione e liquidazione;
c) i requisiti di organizzazione della società;
d) i criteri generali per l'ammissione, esclusione e sospensione dei partecipanti;
e) i criteri generali in base ai quali la società di gestione può partecipare direttamente ai sistemi di compensazione e liquidazione esteri.
(Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 9 dell’art. 11, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
1-ter. L'accesso al servizio di compensazione e liquidazione, nonchè al servizio di liquidazione su base lorda, delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati è subordinato a criteri non discriminatori, trasparenti e obiettivi.
(Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 9 dell’art. 11, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
2. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, può disciplinare l'istituzione e il funzionamento di sistemi finalizzati a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione delle operazioni indicate nel comma 1, anche emanando disposizioni concernenti la costituzione e l'amministrazione di fondi di garanzia alimentati da versamenti effettuati dai partecipanti.
3. Ai fondi di garanzia previsti dal comma 2 si applica l'articolo 68, comma 2.

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