Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 65


REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI PRESSO LA SOCIETA' DI GESTIONE E OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CONCLUSE SU STRUMENTI FINANZIARI

1. La Consob stabilisce con regolamento:
a) le modalità di registrazione presso le società di gestione delle operazioni compiute su strumenti finanziari ammessi a negoziazione nei mercati regolamentati da essa gestiti;
b) il contenuto, i termini e le modalità di comunicazione alla Consob da parte dei soggetti abilitati delle operazioni concluse su strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato .
2. La Consob, quando ciò sia necessario al fine di assicurare la tutela degli investitori, può estendere gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1, lettera b), anche a strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati.
(Articolo così sostituito dal comma 5 dell’art. 11, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)

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