Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 51


TITOLO IV Provvedimenti ingiuntivi e crisi - CAPO I Disciplina dei provvedimenti ingiuntivi (PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI NEI CONFRONTI DI INTERMEDIARI NAZIONALI E EXTRACOMUNITARI)

1. In caso di violazione da parte di SIM, di imprese di investimento e di banche extracomunitarie, di società di gestione del risparmio, di SICAV e di banche autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento aventi sede in Italia delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarità.
(Comma così modificato dalle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 9, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
2. L'autorità di vigilanza che procede può altresì, sentita l'altra autorità, vietare ai soggetti indicati nel comma 1 di intraprendere nuove operazioni, nonchè imporre ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni, singoli servizi o attività, anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario, quando:
(Alinea così modificato dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 9, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
a) le violazioni commesse possano pregiudicare interessi di carattere generale;
b) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori.

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