Con il termine di
valori mobiliari si intende individuare una particolare categoria di beni mobili assoggettati a normativa peculiare che tiene conto delle caratteristiche di ciascuno degli strumenti finanziari in parola (si veda in particolare il D.Lgs. 23
luglio 1996
, n. 415
, con il quale vengono recepite direttive comunitarie che si riferiscono a servizi ed imprese di investimento, provvedimento normativo in gran parte abrogato dal successivo intervento D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.
58 , che ha lasciato in vigore solamente gli artt.
60, IV comma ,
62 ,
63 e
64 del citato corpo normativo) .
Il termine è dunque comprensivo di ogni tipo di documento o certificato che direttamente o indirettamente rappresenti diritti in società, associazioni, imprese o enti di qualsiasi tipo, ivi compresi i fondi d'investimento italiani ed esteri di certificati che rappresentino crediti o interessi o di diritti relativi a beni materiali o proprietà immobiliari, o documenti comunque idonei a conferire diritti di acquisto di detti valori.
Per " strumenti finanziari "
nota1 si intendono le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali, obbligazioni, titoli di Stato, altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, quote di organismi di investimento collettivo, titoli negoziati sul mercato monetario, titoli che permettano di acquistare altri strumenti finanziari, contratti
"futures ", swaps, contratti a termine collegati a strumenti finanziari,
options, ecc.
nota2.
La negoziazione di strumenti finanziari e la gestione di portafogli di investimento in strumenti finanziari, svolte nei confronti del pubblico, sono riservate agli intermediari finanziari soggetti a particolari requisiti, controlli e disciplina.
Aspetti salienti sono costituiti dalla funzione di sorveglianza e di controllo sugli operatori finanziari, in relazione alla quale l'art.
5 del D. Lgs 1998 n.58 (siccome modificato dal D.Lgs.
164/07 ) prevede che "La vigilanza sulle attività disciplinate dalla presente parte ha per obiettivi: a) la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario; b) la tutela degli investitori; c) la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario; d) la competitività del sistema finanziario; e) l'osservanza delle disposizioni in materia finanziaria".
La Banca d' Italia è competente per quanto riguarda il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale.
La CONSOB è competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti.
La Banca d' Italia e la CONSOB esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati; ciascuna vigila sull' osservanza delle disposizioni regolanti le materie di competenza.
Note
nota1
Cfr. Libonati, Titoli di credito e strumenti finanziari, Milano, 1999, pp.118 e ss..
top1nota2
Si veda p.es. Hull, Options, futures, & other derivatives, 2000.
top2Bibliografia
- HULL, Options, futures, & other derivatives, 2000
- LIBONATI, Titoli di credito e strumenti finanziari, Milano, 1999
Prassi collegate