Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 32


PROMOZIONE E COLLOCAMENTO A DISTANZA DI SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO E STRUMENTI FINANZIARI (Rubrica così modificata dalla lettera a) del comma 3 dell’art. 6, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)

1. Per tecniche di comunicazione a distanza si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.
2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può disciplinare con regolamento, in conformità ai principi stabiliti nell'articolo 30 e nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi e attività di investimento e di prodotti finanziari.
(Comma prima modificato dal comma 6 dell'art. 3, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 e poi così sostituito dalla lettera b) del comma 3 dell’art. 6, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)

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