Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 30


CAPO IV Offerta fuori sede (OFFERTA FUORI SEDE)

1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico:
a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento;
b) di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l'attività.
(Lettera così sostituita dall'art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007)
2. Non costituisce offerta fuori sede:
a) l'offerta effettuata nei confronti di clienti professionali, come individuati ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies;
b) l'offerta di propri strumenti finanziari rivolta ai componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, ai dipendenti, nonché ai collaboratori non subordinati dell'emittente, della controllante ovvero delle sue controllate, effettuata presso le rispettive sedi o dipendenze.
(Comma sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’ art. 1, comma 1, D.Lgs. 11 ottobre 2012, n. 184)
3. L'offerta fuori sede di strumenti finanziari può essere effettuata:
a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere c) e c-bis);
(Lettera così sostituita dall'art. 6, comma 1, lett. c), D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007)
b) dalle SGR, dalle società di gestione armonizzate e dalle SICAV, limitatamente alle quote e alle azioni di OICR.
(Lettera così sostituita dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274)
4. Le imprese di investimento, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario, le Sgr e le società di gestione armonizzate possono effettuare l'offerta fuori sede dei propri servizi e attività di investimento. Ove l'offerta abbia per oggetto servizi e attività prestati da altri intermediari, le imprese di investimento e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere c) o c-bis).
(Comma sostituito dall'art. 7, comma 2, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007)
5. Le imprese di investimento possono procedere all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti finanziari e dai servizi e attività d'investimento, le cui caratteristiche sono stabilite con regolamento dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia .
(Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. e), D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007)
6. L'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore. Ferma restando l'applicazione della disciplina di cui al primo e al secondo periodo ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettere c), c-bis) e d), per i contratti sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2013 la medesima disciplina si applica anche ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a). La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede.
(Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. f) e g), D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007, e, successivamente, dall'art. 56-quater, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98)
7. L'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente.
8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea.
9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e, limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione.
(Comma sostituito dall'art. 11, comma 2, lett. a), L. 28 dicembre 2005, n. 262 e, successivamente, così modificato dall'art. 3, comma 5, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303)

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