Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 25


ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE NEI MERCATI REGOLAMENTATI

1. Le Sim e le banche italiane autorizzate all'esercizio dei servizi e attività di negoziazione per conto proprio e di esecuzione di ordini per conto dei clienti possono operare nei mercati regolamentati italiani, nei mercati comunitari e nei mercati extracomunitari riconosciuti dalla Consob ai sensi dell'articolo 67. Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie e le banche comunitarie ed extracomunitarie autorizzate all'esercizio dei medesimi servizi e attività possono operare nei mercati regolamentati italiani.
2. Possono accedere ai mercati regolamentati, tenuto conto delle regole adottate dalla società di gestione ai sensi dell'articolo 62, comma 2, soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo alle seguenti condizioni:
a) soddisfano i requisiti di onorabilità e professionalità;
b) dispongono di un livello sufficiente di competenza e capacità di negoziazione;
c) dispongono di adeguati dispositivi organizzativi;
d) dispongono di risorse sufficienti per il ruolo che devono svolgere.
3. I soggetti di cui al comma 2, ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati, si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza al fine di assicurare l'integrità dei mercati.
(Articolo prima modificato dal comma 3 dell'art. 10, L. 6 febbraio 2007, n. 13, e poi così sostituito dal comma 5 dell’art. 4, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)

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