Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 205


QUOTAZIONI DI PREZZI

1. Le offerte di acquisto e di vendita di prodotti finanziari effettuate in mercati regolamentati, nei sistemi multilaterali di negoziazione e, se ricorrono le condizioni indicate dalla Consob con regolamento, da internalizzatori sistematici non costituiscono offerta al pubblico di prodotti finanziari nè offerta pubblica di acquisto o di scambio ai sensi della parte IV, titolo II.
(Comma modificato dall'art. 4, comma 1, lett. g), D.Lgs. 28 marzo 2007, n. 51, a decorrere dal 24 aprile 2007 e dall'art. 17, comma 2, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 1, comma 17, D.Lgs. 11 ottobre 2012, n. 184)

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