Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 192-bis


INFORMAZIONI SUL GOVERNO SOCIETARIO (Rubrica così sostituita dalla lettera a) del comma 4 dell'art. 5, D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i direttori generali di società quotate nei mercati regolamentati i quali omettono le comunicazioni prescritte dall'articolo 123-bis, comma 2, lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a trecentomila euro. Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato, a spese degli stessi, su almeno due quotidiani, di cui uno economico, aventi diffusione nazionale.
(Articolo aggiunto dall'art. 36, L. 28 dicembre 2005, n. 262 e poi così modificato dal comma 21 dell'art. 3, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 e dalla lettera b) del comma 4 dell’art. 5, D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173)

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