Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 188


ABUSO DI DENOMINAZIONE

1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: «SIM» o «società di intermediazione mobiliare» o «impresa di investimento»; «SGR» o «società di gestione del risparmio»; «SICAV» o «società di investimento a capitale variabile»; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi o delle attività di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio è vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle società di gestione del risparmio e dalle SICAV. Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecentottanta a euro cinquantunomilaseicentoquarantacinque.
(Comma prima sostituito dall'art. 24, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274, e poi così modificato dal comma 4 dell’art. 16, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007 ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 dello stesso decreto)
2. Alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

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