Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 187-terdecies


ESECUZIONE DELLE PENE PECUNIARIE E DELLE SANZIONI PECUNIARIE NEL PROCESSO PENALE

1. Quando per lo stesso fatto è stata applicata a carico del reo o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 187-septies, la esazione della pena pecuniaria e della sanzione pecuniaria dipendente da reato è limitata alla parte eccedente quella riscossa dall'Autorità amministrativa.
(Articolo così modificato dal comma 19 dell’art. 3, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303)
(Il presente titolo I-bis, comprendente gli articoli da 180 a 187-quaterdecies, così sostituisce l'originaria partizione Capo IV, comprendente gli articoli da 180 a 187-bis, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma 2, L. 18 aprile 2005, n. 62)

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