Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 174


abrogato FALSE COMUNICAZIONI E OSTACOLO ALLE FUNZIONI DELLA CONSOB

[1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi espone false informazioni nelle comunicazioni previste dagli articoli 94, 102, 113, 114, 115, 120, commi 2 e 3, e 144 commi 2 e 4, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda euro 5.164 a euro 51.645.
2. Fuori dai casi previsti al comma 1, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso emittenti quotati e ostacola l'esercizio delle funzioni della CONSOB è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda euro 12.911 a euro 51.645].
(Articolo abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61)

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