Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 173-bis


FALSO IN PROSPETTO

1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
(Articolo aggiunto dall'art. 34, L. 28 dicembre 2005, n. 262 e poi cosi modificato dall'art. 4, D.Lgs. 28 marzo 2007, n. 51)

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