Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 159


CONFERIMENTO E REVOCA DELL'INCARICO

1. In caso di mancata nomina del revisore legale o della società di revisione legale, la società che deve conferire l’incarico informa tempestivamente la Consob, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nell’affidamento dell’incarico.
(Comma prima modificato dal comma 16 dell’art. 3, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 e poi così sostituito dal comma 17 dell’art. 40, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)
2. [L'assemblea revoca l'incarico, su proposta motivata dell'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra società di revisione secondo le modalità di cui al comma 1. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni rispetto a valutazioni contabili o a procedure di revisione. Le funzioni di controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al conferimento d'ufficio da parte della CONSOB.
(Comma così modificato dal comma 16 dell’art. 3, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303)]
(Comma abrogato dal comma 21 dell’art. 40, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)
3. [Alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2 adottate dall'assemblea delle società in accomandita per azioni con azioni quotate in mercati regolamentati si applica l'articolo 2459 del codice civile].
(Comma abrogato dal comma 21 dell’art. 40, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)
4. [L'incarico ha durata di nove esercizi e non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente.
(Comma così sostituito dal comma 16 dell’art. 3, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303)]
(Comma abrogato dal comma 21 dell’art. 40, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)
5. [Le deliberazioni previste dai commi 1 e 2 sono trasmesse alla Consob entro il termine fissato ai sensi del comma 7, lettera b). Entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di revoca, la Consob può vietarne l'esecuzione qualora rilevi la mancanza di una giusta causa. La deliberazione di revoca dell'incarico ha effetto dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente, qualora la Consob non ne abbia vietata l'esecuzione.
(Comma così sostituito dal comma 16 dell’art. 3, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303)]
(Comma abrogato dal comma 21 dell’art. 40, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)
6. [La CONSOB dispone d'ufficio la revoca dell'incarico di revisione contabile qualora rilevi una causa di incompatibilità ovvero qualora siano state accertate gravi irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione, anche in relazione ai princìpi e criteri di revisione stabiliti ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera a). Il provvedimento di revoca è notificato alla società di revisione e comunicato immediatamente alla società interessata, con l'invito alla società medesima a deliberare il conferimento dell'incarico ad altra società di revisione, secondo le disposizioni del comma 1, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora la deliberazione non sia adottata entro tale termine, la CONSOB provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico entro trenta giorni. Le funzioni di controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al provvedimento della CONSOB].
(Comma abrogato dal comma 21 dell’art. 40, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)
[7. La CONSOB stabilisce con regolamento:
a) i criteri generali per la determinazione del corrispettivo per l'incarico di revisione contabile. La corresponsione del compenso non può comunque essere subordinata ad alcuna condizione relativa all'esito della revisione, né la misura di esso può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi aggiuntivi da parte della società di revisione;
b) la documentazione da inviare unitamente alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2, le modalità e i termini di trasmissione;
c) le modalità e i termini per l'adozione e la comunicazione agli interessati dei provvedimenti da essa assunti;
d) i termini entro i quali gli amministratori o i membri del consiglio di gestione depositano presso il registro delle imprese le deliberazioni e i provvedimenti indicati ai commi 1, 2, 5 e 6].
(Comma abrogato dal comma 21 dell’art. 40, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)
8. [Non si applica l'articolo 2409-quater del codice civile].
(Comma abrogato dal comma 21 dell’art. 40, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)
(Il presente articolo, già modificato dall'art. 9.88, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 3, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, è stato così sostituito dall'art. 18, L. 28 dicembre 2005, n. 262)

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