Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 147-quater


COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

1. Qualora il consiglio di gestione sia composto da più di quattro membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.
(La Sezione IV-bis, comprendente gli articoli 147-ter, 147-quater e 147-quinquies, è stata aggiunta dall'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262)
1-bis. Qualora il consiglio di gestione sia costituito da un numero di componenti non inferiore a tre, ad esso si applicano le disposizioni dell'articolo 147-ter, comma 1-ter.
(Comma aggiunto dal comma 2 dell'art. 1, L. 12 luglio 2011, n. 120, con i limiti di applicabilità previsti dagli artt. 2 e 3 della stessa L. n. 120/2011)

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