Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 140


SOGGETTI ABILITATI ALLA SOLLECITAZIONE

(Testo applicabile alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato prima il 31 ottobre 2010)
1. La sollecitazione è riservata alle imprese di investimento, alle banche, alle società di gestione del risparmio, alle società di investimento a capitale variabile e alle società di capitali aventi per oggetto esclusivo l'attività di sollecitazione e la rappresentanza di soci in assemblea. Per tali ultime società, gli esponenti aziendali devono possedere i requisiti di onorabilità previsti per le SIM.
(Per l’abrogazione del presente articolo vedi il combinato disposto dell’art. 3, comma 16 e dell’art. 7, comma 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27)

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