Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 139


REQUISITI DEL COMMITTENTE

(Testo applicabile alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato prima il 31 ottobre 2010)
1. Il committente deve possedere azioni che gli consentano l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea per la quale è richiesta la delega in misura almeno pari all'uno per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nella stessa. La CONSOB stabilisce per società a elevata capitalizzazione e ad azionariato particolarmente diffuso percentuali di capitale inferiori.
(Comma così modificato prima dall'art. 4, L. 28 dicembre 2005, n. 262 e poi dal comma 12 dell'art. 3, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303)
2. Ai fini previsti dal comma 1, per le società di gestione del risparmio e per i soggetti abilitati alla istituzione di fondi pensione si tiene conto anche delle azioni di pertinenza dei fondi per conto dei quali essi esercitano il diritto di voto.
(Per l’abrogazione del presente articolo vedi il combinato disposto dell’art. 3, comma 16 e dell’art. 7, comma 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27)

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