Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 135-sexies


abrogato RELAZIONI FINANZIARIE

[1. Fermi restando i termini di cui agli articoli 2429 del codice civile, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio le società cooperative quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine approvano il bilancio d'esercizio e pubblicano con le modalità previste dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 3, la relazione finanziaria annuale comprendente il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5].
(Articolo abrogato dal comma 11 dell’art. 3, D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91)

(La sezione II-bis, comprendente gli articoli da 135 a 135-octies, è stata aggiunta dall'art. 3, comma 11, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, con i limiti di applicabilità indicati nell'art. 7 dello stesso decreto)

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