Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 135-quater


abrogato ASSEMBLEA STRAORDINARIA

[1. L'assemblea straordinaria, se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano il numero di voti richiesto per la costituzione, può essere nuovamente convocata entro trenta giorni. In tal caso il termine stabilito dall'articolo 2366, secondo comma, del codice civile è ridotto a otto giorni].
(Articolo abrogato dal comma 11 dell’art. 3, D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91)

(La sezione II-bis, comprendente gli articoli da 135 a 135-octies, è stata aggiunta dall'art. 3, comma 11, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, con i limiti di applicabilità indicati nell'art. 7 dello stesso decreto)

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