Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 127


VOTO PER CORRISPONDENZA O IN VIA ELETTRONICA

(Testo applicabile alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010)
1. La Consob stabilisce con regolamento le modalità di esercizio del voto e di svolgimento dell'assemblea nei casi previsti dall'articolo 2370, comma quarto, del codice civile.
(Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 9, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, con i limiti di applicabilità indicati nell'art. 7 dello stesso decreto)

(Testo applicabile alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato prima del 31 ottobre 2010)
1. L'atto costitutivo può prevedere che il voto in assemblea sia esercitato anche per corrispondenza. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalità di esercizio del voto e di svolgimento dell'assemblea.

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