Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 118


CASI DI INAPPLICABILITA'

1. Le disposizioni della presente sezione non si applicano agli strumenti finanziari previsti dall'articolo 100, comma 1, lettere d) ed e).
2. I commi 1 e 2 dell'articolo 116 non si applicano agli strumenti finanziari emessi dalle banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni.
(Comma prima sostituito dall'art. 11, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262 e poi così modificato dal comma 11 dell’art. 1, D.Lgs. 17 luglio 2009, n. 101)

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