Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 118-bis


CONTROLLO SULLE INFORMAZIONI FORNITE AL PUBBLICO (Rubrica così modificata dal comma 10 dell'art. 3, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303)

1. La CONSOB stabilisce con regolamento, tenuto conto dei principi internazionali in materia di vigilanza sull'informazione societaria, le modalità e i termini per il controllo dalla stessa effettuato sulle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge, comprese le informazioni contenute nei documenti contabili, dagli emittenti quotati e dagli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine.
(Comma così modificato prima dal comma 10 dell’art. 3, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 e poi dal comma 12 dell’art. 1, D.Lgs. 17 luglio 2009, n. 101)
(Articolo aggiunto dall'art. 14, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262)

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