Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 117-bis


FUSIONI FRA SOCIETA' CON AZIONI QUOTATE E SOCIETA' CON AZIONI NON QUOTATE

1. Sono assoggettate alle disposizioni dell'articolo 113 le operazioni di fusione nelle quali una società con azioni non quotate viene incorporata in una società con azioni quotate, quando l'entità degli attivi di quest'ultima, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia significativamente inferiore alle attività della società incorporata.
2. Fermi restando i poteri previsti dall'articolo 113, comma 2, la CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce disposizioni specifiche relative alle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo.
(Articolo aggiunto dall'art. 14, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262)

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