Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 115-bis


REGISTRI DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

1. Gli emittenti quotati e i soggetti da questi controllati, o le persone che agiscono in loro nome o per loro conto, devono istituire, e mantenere regolarmente aggiornato, un registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni indicate all'articolo 114, comma 1. La CONSOB determina con regolamento le modalità di istituzione, tenuta e aggiornamento dei registri.
(Comma così modificato dall’art. 1, comma 11, D.Lgs. 11 ottobre 2012, n. 184)
(Articolo inserito dall'art. 9, comma 1, lett. g), L. 18 aprile 2005, n. 62)

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