Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 112


DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

1. La CONSOB detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente sezione; con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, essa può, sentita la società di gestione del mercato, elevare per singole società la percentuale prevista dall'articolo 108.

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