Decreto Legislativo del 1998 numero 213 art. 52ter


PRESCRIZIONE DELLE MONETE METALLICHE
1. Le monete metalliche si prescrivono a favore dell'erario decorsi dieci anni dalla data di cessazione del corso legale.
1-bis. Le monete in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il 28 febbraio 2012.
(Comma aggiunto dal comma 2 dell'art. 87, L. 27 dicembre 2002, n. 289)
(Il titolo VIII, con gli artt. 52-bis e 52-ter è stato così aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 15 giugno 1999, n. 206)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 1998 numero 213 art. 52ter"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti