Decreto Legislativo del 1998 numero 213 art. 21


SEZIONE II Disposizioni speciali per le banche e le società finanziarie (CRITERI D'INTEGRAZIONE DELLE OPERAZIONI E DI TRATTAMENTO DELLE RELATIVE DIFFERENZE CAMBIO)
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai bilanci d'impresa redatti dalle banche e dalle società finanziarie a partire da quelli relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 1998.
2. Le attività, le passività e le operazioni fuori bilancio denominate in valute aderenti o comunque variabili in funzione dell'andamento dei tassi di cambio delle valute aderenti sono tradotte nella moneta di conto, anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa, applicando i rispettivi tassi di conversione e nel rispetto degli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97. Le partecipazioni, le immobilizzazioni materiali e quelle immateriali che non sono coperte né globalmente né specificamente sul mercato a pronti o su quello a termine possono essere tradotte nella moneta di conto, anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa, al tasso di cambio corrente alla data del loro acquisto.
3. Le differenze cambio rilevate ai sensi del comma 2, primo periodo, sono incluse nel conto economico a norma dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 87 .
4. In alternativa a quando disposto nel comma 3, alle differenze cambio relative alle immobilizzazioni finanziarie, materiali e immateriali che non sono coperte né globalmente né specificamente sul mercato a pronti o su quello a termine può essere riservato il seguente trattamento:
a) le differenze cambio inerenti ai titoli di debito, se positive, sono accreditate direttamente in una riserva non distribuibile specificamente costituita; se negative, sono addebitate direttamente alle riserve preesistenti, ivi compresa l'anzidetta riserva non distribuibile. Tali differenze vengono trasferite al conto economico alternativamente: 1) negli esercizi di scadenza o di cessione dei rispettivi titoli; 2) nel primo esercizio e in quelli successivi in misura corrispondente a frazioni computate in ragione della durata residua di ciascun titolo; se il titolo viene ceduto, la differenza cambio rimanente va inclusa per intero nel conto economico dell'esercizio nel quale la cessione avviene; 3) nel primo esercizio e nei tre successivi in quote costanti del saldo di tutte le differenze;
b) le differenze cambio relative alle partecipazioni, alle immobilizzazioni materiali e a quelle immateriali, se positive, sono accreditate direttamente in una riserva, specificamente costituita, non distribuibile se non in misura corrispondente ai valori realizzati per effetto di cessioni, di ammortamenti o di svalutazioni, se negative, sono addebitate direttamente alle riserve preesistenti, ivi compresa l'anzidetta riserva non distribuibile.
5. Le differenze cambio concorrono alla determinazione del reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono iscritte nel conto economico o, limitatamente alle differenze indicate alla lettera b) del comma 4, nell'esercizio in cui si considerano realizzate per effetto di cessioni, di ammortamenti o di svalutazioni.
6. Nella nota integrativa del bilancio sono separatamente illustrati i criteri di rilevazione e di trattamento adottati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, l'ammontare complessivo delle differenze cambio positive e negative e gli importi iscritti nel conto economico e nello stato patrimoniale.

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