Decreto Legislativo del 1998 numero 213 art. 16


TITOLO IV L'EURO, la moneta di conto e i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna - SEZIONE I Disposizioni per le imprese in genere - (ADOZIONE DELL'EURO QUALE MONETA DI CONTO)
1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 le imprese possono ad ogni effetto adottare l'euro quale moneta di conto al posto della lira. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'adozione dell'euro è obbligatoria.
2. Quando l'euro è utilizzato come moneta di conto, i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti ad una data compresa tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001 possono essere ad ogni effetto redatti e pubblicati in euro. I documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti a date successive devono essere redatti e pubblicati in euro.
3. Per le banche, le società finanziarie, le imprese di assicurazione, le società emittenti gli strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati italiani di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e le rispettive imprese controllate, così come definite dalle norme che disciplinano il bilancio consolidato, la facoltà di redigere e pubblicare ad ogni effetto in euro i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti al periodo transitorio può essere esercitata anche quando l'euro non è utilizzato come moneta di conto.
4. Nel periodo transitorio, dalla data di riferimento del primo documento contabile obbligatorio a rilevanza esterna redatto in euro, tutti i documenti riferiti a quella data e a date successive sono redatti in euro, salvo che ricorrano particolari ragioni da illustrare nei documenti anzidetti.
5. I dati comparativi, originariamente espressi in lire, da includere nei documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna espressi in euro sono convertiti in euro adottando il tasso di conversione con la lira.
6. Il saldo delle differenze dovute alla traduzione in euro dei valori di conto espressi in lire può essere imputato direttamente in una riserva.
7. Ai documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna redatti in euro nel periodo transitorio si applicano le disposizioni del comma 8.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2002:
a) ... (Sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2002, il quinto comma dell'art. 2423 del codice civile);
b) ... (Aggiunge, a decorrere dal 1° gennaio 2002, il comma 6 dell'art. 29, D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127);
c) ... (Sostituisce il comma 7, dell'art. 7, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87);
d) ... (Aggiunge il comma 3, dell'art. 30, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87);
e) ... (Sostituisce il comma 4, dell'art. 9, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173);
f) ... (Aggiunge il comma 6, dell'art. 65, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173);
g) alle società quotate, diverse da quelle soggette alle norme di cui alle lettere da c) ad f), la Consob può imporre che la nota integrativa del bilancio d'impresa e il bilancio consolidato siano redatti in migliaia di euro oppure consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia.

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