Decreto Legislativo del 1998 numero 213 art. 11


SEZIONE III Strumenti di debito privati (RIDENOMINAZIONE DEGLI STRRUMENTI FINANZIARI PRIVATI)
1. Durante il periodo transitorio, gli emittenti privati hanno facoltà di ridenominare unilateralmente i propri strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e d) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , esclusivamente nei casi e con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

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