Decreto Legge del 2017 numero 91 art. 9


MISURE URGENTI AMBIENTALI IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. I numeri da 1 a 7 della parte premessa all’introduzione dell’allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dal seguente:
«1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché nel regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell’8 giugno 2017».
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123)

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