Decreto Legge del 2017 numero 91 art. 12


COSTO STANDARD PER STUDENTE

1. Per costo standard per studente delle università statali si intende il costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale dei corsi di studio, tenuto conto della tipologia di corso, delle dimensioni dell'ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il costo standard per studente costituisce parametro di riferimento per la ripartizione annuale di una percentuale del fondo di finanziamento ordinario (FFO) secondo quanto indicato nel presente articolo.
2. La determinazione e l'eventuale aggiornamento del modello di calcolo del costo standard di ateneo sono definiti sulla base dei seguenti criteri e relativi indici di costo:
a) criterio del costo del personale docente: si utilizzano come indici di costo gli standard di docenza previsti per l'accreditamento iniziale dei corsi di studio e come costo medio di riferimento, cui parametrare la dotazione standard di docenza, il costo caratteristico di ateneo del professore di I fascia. Nella determinazione della dotazione di docenza si utilizza come numero standard di studenti nelle classi delle aree medico-sanitaria, scientifico tecnologica e umanistico sociale il valore compreso nell'intervallo tra il 60 per cento e il 100 per cento del numero di riferimento previsto in sede di accreditamento, in modo da tenere conto dei costi fissi della docenza necessaria per l'accreditamento;
b) criterio del costo della docenza a contratto: è riferito al monte ore di didattica integrativa aggiuntiva stabilito in misura pari al 30 per cento del monte ore di didattica standard della docenza di cui alla lettera a), parametrato al valore medio di 120 ore per i professori e 60 ore per i ricercatori;
c) criterio del costo del personale tecnico amministrativo: si attribuisce una dotazione standard pari ad una unità di personale per ogni docente come risultante dal criterio di cui alla lettera a) e, in aggiunta, un numero di figure di supporto tecnico parametrato a quelle eventualmente richieste in sede di accreditamento dei corsi di studio e un numero di collaboratori ed esperti linguistici pari a quelli in servizio presso l'ateneo;
d) criterio dei costi di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari: il costo è stimato sulla base degli oneri medi rilevati dai bilanci degli atenei, tenendo altresì conto dei costi fissi della sede universitaria non dipendenti dalla numerosità degli iscritti.
2-bis. A decorrere dall’anno 2018 la dotazione standard di docenza di cui al comma 2, lettera a), è determinata in modo che rimanga costante quando il numero di studenti è compreso tra le numerosità minime e massime per ogni classe di corso di studi, stabilite con il decreto di cui al comma 6.
(Comma inserito dalla legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123)
3. Al fine di tenere conto dei differenti contesti economici e territoriali in cui ogni università si trova ad operare, al costo standard di ateneo di cui al comma 2 è aggiunto un importo di natura perequativa parametrato fino ad un massimo del 10 per cento rispetto al costo standard medio nazionale, in base alla diversa capacità contributiva degli studenti iscritti all'università, determinata tenendo conto del reddito medio familiare della ripartizione territoriale, di norma a livello regionale, ove ha sede l'ateneo.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123)
4. Al fine di assicurare la continuità e l'integrale distribuzione dei finanziamenti per le università statali sono confermate le assegnazioni già disposte per gli anni 2014, 2015 e 2016 a valere sul fondo di finanziamento ordinario che, in relazione al costo standard per studente, sono state attribuite in coerenza con quanto definito ai commi 2 e 3 per l'ammontare già indicato nei decreti ministeriali di attribuzione del FFO.
5. Per l'anno 2017 la quota del FFO ripartita in base al criterio del costo standard per studente è fissata con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativo ai criteri di riparto del fondo di finanziamento ordinario entro l'intervallo compreso tra il 19 per cento e il 22 per cento del relativo stanziamento, al netto degli interventi con vincolo di destinazione. Al fine di assicurare il tempestivo riparto dei finanziamenti sono utilizzati gli stessi importi del costo standard e i dati sugli studenti utilizzati per il riparto del FFO dell'anno 2016.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisti i pareri di CRUI e ANVUR, si provvede alla rideterminazione del modello di calcolo del costo standard per studente sulla base dei criteri e relativi indici di costo di cui al comma 2, integrati di un ulteriore importo di natura perequativa, in aggiunta a quello di cui al comma 3, che tenga conto della diversa accessibilità di ogni università in funzione della rete dei trasporti e dei collegamenti. Tale ulteriore importo è parametrato rispetto al costo standard medio nazionale, fino ad un massimo del 10 per cento.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123)
7. Il decreto di cui al comma 6 ha validità triennale e trova applicazione a decorrere dall'anno 2018 ai fini della ripartizione di una percentuale del FFO, al netto degli interventi con vincolo di destinazione, non inferiore a quella del comma 5, incrementata tra il 2 per cento e il 5 per cento all'anno, in modo da sostituire gradualmente la quota di finanziamento determinata sulla base del trasferimento storico e fino ad un massimo del 70 per cento.
8. Ai fini di cui al comma 7, il costo standard per studente di ateneo è moltiplicato per il numero di studenti regolarmente iscritti al corso di studi da un numero di anni accademici non superiore alla sua durata normale, cui si aggiungono gli studenti iscritti al primo anno fuori corso.
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123)
8-bis. All’Accademia nazionale di Santa Cecilia è concesso, per l’anno 2017, un contributo straordinario di 4 milioni di euro e, a decorrere dall’anno 2018, un contributo ordinario di euro 250.000 annui a copertura degli oneri riferibili al pagamento degli emolumenti dei docenti dei corsi di perfezionamento istituiti dall’articolo 1 del regio decreto 22 giugno 1939, n. 1076, e relativi agli insegnamenti individuati dall’articolo 2 del medesimo regio decreto. Al relativo onere si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l’anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, quanto a euro 250.000 a decorrere dall’anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123)

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