Decreto Legge del 2017 numero 91 art. 14


PROROGA DEI TERMINI PER L'EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 9, DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232

1. All'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «, effettuati nel periodo indicato al comma 8,» sono soppresse;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La disposizione di cui al presente comma si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione».
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123)
2. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 4 milioni di euro per l'anno 2024 e 18 milioni di euro per l'anno 2025.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123)
3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 45 milioni di euro per l’anno 2019, in 72 milioni di euro per l’anno 2020, in 51 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 6 milioni di euro per l’anno 2024 e pari a 4 milioni di euro per l’anno 2024 e a 18 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede:
(Alinea così sostituito dalla legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123)
a) quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 4,820 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1,180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;
b) quanto a 38 milioni di euro per l’anno 2019, a 66 milioni di euro per l’anno 2020, a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 4 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123)
c) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
d) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo.
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123)
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

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