Decreto Legge del 2017 numero 91 art. 15-octies


DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018

1. L'articolo 18-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si interpreta nel senso che per necessità aggiuntive si intendono sia quelle derivanti dall'esigenza di garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche per gli alunni delle istituzioni scolastiche di cui al medesimo articolo 18-bis, comma 1, sia quelle derivanti dalla necessità di garantire una nuova sede di servizio al personale docente ed ATA coinvolto negli eventi sismici, come disciplinata con i contratti collettivi integrativi regionali di cui al medesimo articolo 18-bis, comma 1, lettera b).
2. All'articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «2016/2017» sono inserite le seguenti: «ed il regolare avvio delle stesse nell'anno scolastico 2017/2018» e le parole: «fino al 31 agosto 2017» sono sostituite dalle seguenti: «sino alla data di effettiva attivazione del contratto-quadro di cui al comma 3 e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2017»;
b) al comma 3, la parola: «avvio» è sostituita dalla seguente: «svolgimento»;
c) al comma 4, dopo le parole: «L'acquisizione dei servizi di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «nelle regioni ove si sia verificata la prosecuzione dei servizi di cui al comma 1».
(Articolo inserito dalla legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123)

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