Decreto Legge del 2017 numero 91 art. 11-ter


MISURE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI

1. Al fine di agevolare la redistribuzione delle somme definanziate, relative alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e alle delibere del CIPE n. 32/2010, del 13 maggio 2010, e n. 6/2012, del 20 gennaio 2012, nell’ambito delle stesse regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti, all’articolo 1, comma 165, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto periodo:
1) dopo la parola: «somme» sono inserite le seguenti: «, già disponibili o che si rendano disponibili a seguito dei definanziamenti,»;
2) le parole: «nazionale triennale 2015-2017 di cui al comma 160» sono sostituite dalle seguenti: «delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti»;
3) dopo la parola: «Comitato» sono inserite le seguenti: «entro il 31 dicembre 2017»;
4) le parole: «nonché degli interventi che si rendono necessari all’esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e di quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall’Anagrafe dell’edilizia scolastica» sono soppresse;
b) al settimo periodo:
1) dopo la parola: «revoca» sono inserite le seguenti: «, già disponibili o che si rendano disponibili,»;
2) le parole: «nazionale triennale 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le erogazioni sono effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo modalità operative da definire a stato di avanzamento dei lavori».
2. Gli enti locali beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti a trasmettere le informazioni relative agli investimenti effettuati al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP) del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
3. All’articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al primo periodo, le parole: «commi 161 e 165» sono sostituite dalle seguenti: «comma 161».
(Articolo inserito dalla legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 2017 numero 91 art. 11-ter"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti