Decreto Legge del 2017 numero 91 art. 12-bis


ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LE UNIVERSITÀ

1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, rientrano tra i fondi statali di incentivazione le quote destinate agli atenei diverse da quelle di seguito elencate: la quota base, la quota premiale e l’intervento perequativo del fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, il fondo per l’edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche e il fondo per le borse di studio universitarie post lauream, in quanto già ricomprese nella quota relativa alla legge 14 agosto 1982, n. 590.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123)

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