Decreto Legge del 2017 numero 91 art. 10


CAPO IV Ulteriori interventi per il mezzogiorno e per la coesione territoriale (ULTERIORI MISURE IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE NEL MEZZOGIORNO)

1. Allo scopo di facilitare la ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), istituita ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, realizza, in raccordo con le regioni interessate nonché con i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale. A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018 a favore dell'ANPAL. Al relativo onere si provvede:
(Alinea così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123)
a) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuare nei medesimi anni, di quota dei corrispondenti importi delle disponibilità in conto residui del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
1-bis. All’ articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l’anno 2017 e nel limite di spesa di 7 milioni di euro per il medesimo anno, a ciascuno dei soggetti di cui al presente comma è altresì riconosciuta la medesima indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in corso d’anno. Al relativo onere, pari a 7 milioni di euro per l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123)
1-ter. All’ articolo 1, comma 347, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «dell’indennità» sono sostituite dalle seguenti: «delle indennità».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123)

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