Decreto Legge del 2017 numero 91 art. 13


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISANAMENTO AMBIENTALE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA ILVA

1. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 6-undecies del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, qualora la confisca abbia ad oggetto le obbligazioni di cui alla predetta disposizione, ferma la destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni per le finalità di cui al penultimo periodo del predetto articolo 3, comma 1 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, il finanziamento di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge n. 191 del 2015 è estinto mediante utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalla sottoscrizione delle suddette obbligazioni. I crediti derivanti dalla sottoscrizione delle suddette obbligazioni sono estinti fino a concorrenza dell'ammontare delle spese e dei costi sostenuti, a valere sul patrimonio destinato dell'emittente costituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per l'attuazione e la realizzazione di interventi di risanamento e bonifica ambientale, compresi gli interventi già autorizzati a valere sui finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13.
1-bis. All’ articolo 1, comma 6-undecies, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, dopo le parole: «e, per la parte eccedente, sulla contabilità speciale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20» sono inserite le seguenti: «, mediante la sottoscrizione di obbligazioni emesse dall’organo commissariale di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 1 del 2015», dopo le parole: «interventi per il risanamento e la bonifica ambientale» sono inserite le seguenti: «dei siti facenti capo ad Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I crediti derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni di cui al periodo precedente sono estinti con le modalità di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123)
1-ter. L’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, si attua nel senso che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del gruppo Ilva, le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono destinate all’attuazione e realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell’impresa in amministrazione straordinaria nei limiti di quanto eccedente gli investimenti ambientali previsti nell’ambito dell’offerta vincolante definitiva del soggetto aggiudicatario della procedura di trasferimento dei complessi aziendali e, per la restante parte, alle ulteriori finalità previste dal medesimo articolo 3, comma 1, per le società del gruppo Ilva in amministrazione straordinaria.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123)

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