Decreto Legge del 2017 numero 148 art. 7-bis


RIDUZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

1. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla riduzione della dotazione organica degli orchestrali della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria fissandola in un numero non superiore a 55 posti. Con il medesimo regolamento si provvede, altresì, alla modifica delle tabelle allegate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276.
2. La disposizione di cui al comma 1 non comporta riduzione dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria e, per gli effetti della medesima disposizione, sono conseguentemente rideterminate le piante organiche del personale del Corpo di polizia penitenziaria assegnato agli istituti penitenziari.
3. Il personale attualmente addetto alla banda musicale mantiene le funzioni, il regime di progressione in carriera, il trattamento economico e lo stato giuridico in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276.
4. Gli orchestrali ritenuti non più idonei per la parte di appartenenza, all'esito di specifiche valutazioni disposte a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 2006, sono immediatamente destinati agli ordinari compiti istituzionali connessi alla qualifica rivestita, anche in posizione di sovrannumero.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172)

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