Decreto Legge del 2017 numero 148 art. 5-bis


MODIFICA ALL' ARTICOLO 39-QUATER DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 OTTOBRE 1995, N. 504

1. All'articolo 39-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il termine per la conclusione dei procedimenti, che decorre dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall'importatore, è di quarantacinque giorni sia per i procedimenti di cui al comma 1 che per i provvedimenti di cui al comma 2».
(Articolo inserito dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 2017 numero 148 art. 5-bis"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti