Decreto Legge del 2017 numero 148 art. 3


ESTENSIONE SPLIT PAYMENT A TUTTE LE SOCIETÀ CONTROLLATE DALLA P.A.

1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:
0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;
a) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
b) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);
c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);
d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.».
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data.

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