Decreto Legge del 2017 numero 148 art. 20


DISPOSIZIONI FINANZIARIE

1. In applicazione dell'articolo 21, commi 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede ad autorizzare la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione, in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 750 milioni di euro per l'anno 2018.
2. Il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l'anno 2018.
4. All'articolo 11, comma 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole «e 80 milioni di euro per il 2018» sono soppresse.
5. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 6, comma 5, 7, comma 4, 8, 9, 11, 12, 15 e dai commi 2, 3 del presente articolo e dagli effetti derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) e l) del presente comma, pari a 1.175,4 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.425 milioni di euro per l'anno 2018, a 354,566 milioni di euro per l'anno 2019, a 162,566 milioni di euro per l'anno 2020, a 3,066 milioni di euro per l'anno 2021, a 3,089 milioni di euro per l'anno 2022, a 3,066 milioni di euro per l'anno 2023, a 9,866 milioni di euro per l'anno 2024, a 3,066 milioni di euro per l'anno 2025, a 4,866 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,14 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,866 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,266 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,166 milioni di euro per l'anno 2030 e a 3,066 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031 e, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 1.487,873 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:
a) quanto a 1.092,879 milioni di euro per l'anno 2017, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto;
b) quanto a 37,677 milioni di euro per l'anno 2017, mediante riduzione del fondo da ripartire per la destinazione dell'extra gettito sui canoni di abbonamento alla televisione agli interventi di cui all'articolo 1, comma 160, lettere a), b) e c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
c) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati al Ministero dello sviluppo economico, versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite definitivamente all'erario;
d) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo delle somme versate entro il 30 settembre 2017 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo definitivamente all'erario;
e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.898,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 359,185 milioni di euro per l'anno 2019, a 142,913 milioni di euro per l'anno 2020, a 0,325 milioni di euro per l'anno 2021, a 0,727 milioni di euro per l'anno 2023, a 1,482 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,236 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 96,085 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.504,213 milioni di euro per l'anno 2018, a 449,561 milioni di euro per l'anno 2019, a 233,289 milioni di euro per l'anno 2020, a 90,701 milioni di euro per l'anno 2021, a 90,376 milioni di euro per l'anno 2022, a 91,103 milioni di euro per l'anno 2023, a 91,858 milioni di euro per l'anno 2024, a 90,612 milioni di euro per l'anno 2025, a 90,376 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 e a 1,487 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto;
f) quanto a 334 milioni di euro mediante versamento, nell'anno 2018, all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui sul capitolo 7400 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191;
g) quanto a 200 milioni di euro mediante versamento, nell'anno 2018, all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte nell'anno 2017 in conto competenza sul capitolo 7400 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191;
h) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,75 milioni di euro per l'anno 2021, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 2,83 milioni di euro per l'anno 2025, a 4,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,9 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,2 milioni di euro per l'anno 2030 e a 3,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
i) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2017, in termini di fabbisogno, mediante corrispondente versamento delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2016, n. 151 da detenere sul predetto conto sino al termine dell'esercizio.
6. All'articolo 1, comma 634, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dopo le parole: «si provvede mediante» sono inserite le seguenti: «l'eventuale maggior gettito, rispetto a quello previsto per l'esercizio 2017, derivante dalla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 all'anno 2016, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 e dalla definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ovvero la».
7. Con riferimento alle risorse derivanti dai proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, utilizzate quanto a 30 milioni di euro a copertura degli oneri derivanti dall'articolo 18 a valere sulla quota destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e quanto a 30 milioni di euro ai sensi del comma 5, lettera c) del presente articolo a valere sulla quota destinata al Ministero dello sviluppo economico, i decreti di cui al comma 3 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 30 del 2013 dispongono negli esercizi successivi gli opportuni conguagli, al fine di assicurare complessivamente il rispetto delle proporzioni indicate nel predetto articolo 19 e del vincolo di destinazione a investimenti con finalità ambientali derivante dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009.
7-bis. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
(Comma inserito dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172)
8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
[8-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del testo unico di cui al del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «100 chilometri» sono inserite le seguenti: «, o 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate,»;
b) le parole: «e comunque in una provincia diversa,» sono soppresse;
c) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La disposizione di cui al periodo precedente si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172)]
(Comma abrogato dall’ art. 1, comma 24, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018)
8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 13,7 milioni di euro per l'anno 2018 e 7,8 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172)
8-quater. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 5,9 milioni di euro nell'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 8-bis.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172)

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