Decreto Legge del 2017 numero 148 art. 19


LIBERALIZZAZIONE IN MATERIA DI COLLECTING DIRITTI D'AUTORE

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15-bis, comma 2-ter, terzo periodo, dopo le parole: «Società italiana degli autori e degli editori» sono aggiunte le seguenti: «e gli altri organismi di gestione collettiva», e la parola «remuneri» è sostituita dalla seguente: «remunerino»;
b) all'articolo 180:
1) al primo comma, dopo le parole: «Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)», sono aggiunte le seguenti: «ed agli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35»;
2) al terzo comma, le parole: «dell'ente» sono sostituite dalle seguenti: «della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)» e la parola: «esso» è sostituita dalla seguente: «essa».
2. Per gli organismi di gestione collettiva di cui all'articolo 180, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, stabiliti in Italia, l'esercizio dell'attività di intermediazione è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.
3. Al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: «Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» sono aggiunte le seguenti: «definisce con proprio provvedimento»;
b) all'articolo 20, comma 2, le parole: «organismi di gestione collettiva ed» sono soppresse.

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