Decreto Legge del 2017 numero 148 art. 18-ter


MISURE INDIFFERIBILI DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI VACCINALI PER L'ISCRIZIONE ALLE ISTITUZIONI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE, AI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA, AI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONALE E ALLE SCUOLE PRIVATE NON PARITARIE

1. Nelle sole regioni e province autonome presso le quali sono già state istituite anagrafi vaccinali, le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sono applicabili a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 e dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019, nel rispetto delle modalità operative congiuntamente definite dal Ministero della salute e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
2. Nelle medesime regioni e province autonome, le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili già per l'anno scolastico e il calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che il controllo sul rispetto degli adempimenti vaccinali si concluda entro il 10 marzo 2018.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172)

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