Accordo di ristrutturazione del debito (crisi da sovraindebitamento)

Ai sensi dell'art.7 della L. 2012 n.3 il debitore che si trovi in una situazione di sovraindebitamento ha la possibilità di proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano preciso. nota1
La sostanza di esso è prevista dal susseguente art. 8 , in base al quale la proposta di accordo prevede "la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri".
Ne discende che la proposta di accordo può avere qualunque contenuto e carattere dilatorio o esdebitatorio o può cumulare entrambe queste soluzioni.

Prosegue il II comma della norma stabilendo che "nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità dell'accordo."
Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.
Il piano può prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei quando ricorrono, cumulativamente, le seguenti condizioni:
a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine;
b) l'esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell'organismo di composizione della crisi;
c) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.

L’esecuzione del piano deve essere affidata ad un liquidatore. Costui viene nominato dal giudice, sia pure in esito a proposta dell’organismo di composizione della crisi. La proposta ed il piano sono redatti con l’ausilio di detti organismi di composizione della crisi con sede nel circondario del tribunale competente.Tra i crediti il cui pagamento può essere dilazionato rientrano anche i crediti privilegiati che il I comma dell’art. 7 stabilisce che debbano essere pagati integralmente.

Dunque il piano deve garantire l'integrale pagamento dei creditori estranei nonchè dei creditori privilegiati, salvo il caso che essi vi abbiano rinunciato. La rinuncia può essere anche solo parziale.
Non viene stabilito quale sia il regime giuridico cui il credito risulti assoggettato in caso di rinuncia: deve peraltro reputarsi che esso debba essere considerato come chirografario nota2.

I creditori possono essere distinti in classi in riferimento alle garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti, alle modalità per l’eventuale liquidazione dei beni (art. 7, co. 1). Non è stata stabilita alcune regola secondo la quale i creditori debbano essere soddisfatti concorsualmente. Ne segue la possibilità che il piano possa prevedere prescrizioni diverse per ciascun creditore. Valgono, ovviamente, le regole poste dalla legge stessa in tema di crediti privilegiati, i quali devono essere integralmente pagati. Questo principio è stato tuttavia negato radicalmente in conseguenza delle ben differenti regole dettate in tema di concordato preventivo, nel cui ambito anche i crediti privilegiati sono soggetti a falcidia. Le nuove regole sono state reputate applicabili anche al procedimento in esame (cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 245/2019).

Il piano deve indicare le concrete modalità di liquidazione dei beni. In sede di omologazione (I comma art. 13 della L. 2012 n.3) il tribunale, se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se è previsto dall’accordo, nomina un liquidatore, che dispone in via esclusiva dei beni stessi o delle somme incassate. Il rinvio all’art. 28 l. fall. comporta che il liquidatore debba avere i requisiti previsti per la nomina a curatore fallimentare.

Il primo comma dell’art. 7 della L. 2012 n.3, all'ultimo periodo, prevede ancora che, fermo restando quanto stabilito dall’art.13, il piano può prevedere l’affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario, aprendo così la strada, secondo taluno, al trust.

La nomina obbligatoria del liquidatore riguarda soltanto il caso in cui vi siano beni sottoposti a pignoramento. In tale ipotesi il liquidatore dispone in via esclusiva dei beni pignorati e delle somme incassate dalla loro alienazione. Non pare, almeno ad un’interpretazione letterale, che il liquidatore abbia ulteriori poteri. Egli quindi non potrà disporre dei beni che non siano oggetto di pignoramento o dei crediti non pignorati né potrà procedere alla distribuzione del ricavato ai creditori. Ovviamente la nomina del liquidatore nell’ipotesi che esso sia previsto nel piano potrà comportare l’attribuzione a quest’ultimo di maggiori poteri, in conformità al contenuto del piano.

Il giudice (ai sensi del III comma dell' art. 13), sentito il liquidatore e verificata la conformità dell’atto dispositivo all’accordo e al piano, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei creditori estranei, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e di ogni altro vincolo. Ad un’interpretazione letterale non compete al giudice autorizzare il liquidatore a procedere agli atti di alienazione, ma soltanto a svincolare le somme ricavate dalla liquidazione nel momento in cui debbono essere effettuati i pagamenti ai creditori in attuazione del piano. È ragionevole ritenere che i poteri autorizzativi spettino al giudice soltanto nei casi in cui vi è un liquidatore o per previsione obbligatoria di legge o perché indicato nella proposta. Ove invece si sia prevista la nomina del fiduciario, tali poteri non spetteranno al giudice, precisandosi all’art. 7 che al fiduciario compete anche la distribuzione del ricavato.

Il contenuto del piano può anche prevedere, come già si è detto, la moratoria sino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei alle condizioni già viste (IV comma art. 8).

La proposta deve contenere, oltre al piano, la sottoscrizione oltre che del debitore anche dei terzi che consentano il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l’attuabilità dell’accordo, nei casi in cui i redditi del debitore non garantiscano da soli la fattibilità del piano. La proposta deve anche indicare le eventuali limitazioni all’accesso al mercato del credito al consumo di cui soffra il debitore, ovvero all’utilizzo di strumenti di pagamento elettronico a credito ed alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

L'intera disciplina, come sopra esposta, è destinata dal 15 agosto 2020 a venir meno in conseguenza dell'entrata in vigore del c.d. "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" di cui al D.Lgs. 2019/14, che ha rivisitato l'intera materia. Il piano di ristrutturazione dei debiti (non più denominato "accordo di ristrutturazione del debito" è disciplinato agli artt. da 67 a 73 del D.Lgs. 14/2019. La prima cosa da riferire è che esso è riservato unicamente al "consumatore" (che è una delle categorie ammesse alle speciali procedure) e non ai soggetti che rivestono la qualità di professionisti o di imprenditori (ancorchè non soggetti a liquidazione giudiziale).

L'art. 67 del D.Lgs. 14/2019 prescrive che il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC (Organismo di composizione della crisi), può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica. La proposta ha contenuto libero (ma corredata da un elenco di risultanze e di dati assai puntualmente previsto dalla stessa norma) e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma.
È possibile che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.

Ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 14/2019 la domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente. Non è necessaria l'assistenza di un difensore. A tale domanda va allegata una relazione dell'OCC, il cui contenuto è minuziosamente descritto dalla norma.
Va rilevato come il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

Speciali preclusioni sono stabilite dall'art. 69 del D.Lgs. 14/2019. Il consumatore non può accedere alla procedura se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Non basta: anche il lato attivo dell'obbligazione è coinvolto: il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Se la proposta e il piano sono ammissibili, il giudice dispone ai sensi dell'art. 70 con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori. Il provvedimento può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento. Indi il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura.
In caso di diniego dell'omologazione, il giudice provvede con decreto motivato e dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate. Su istanza del debitore, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, dichiara aperta la procedura liquidatoria ai sensi degli articoli 268 e seguenti.

L'OCC, a mente dell'art. 71 vigila sull'esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario. All'esito dell'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto. Dopodiché, se approvato, il giudice procede alla liquidazione del compenso. In caso contrario il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revoca l'omologazione. Tale aspetto è disciplinato dal successivo art. 72: Il giudice può revocare l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
Nello stesso modo si provvede in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo. Ai sensi del VI comma della norma in esame, la revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede. In caso di revoca dell'omologazione il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata ai sensi dell'art.73 della novella.

Note

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Prima delle modifiche introdotte nella disciplina degli accordi di ristrutturazione dal d.l. 22.6.2012, n. 83, convertito in l. 11.8.2012, n. 134 (c.d. decreto sviluppo) vi era una profonda differenza tra la disciplina dettata dall’art. 182 bis l. fall. e la nuova procedura. Nella prima i creditori estranei dovevano essere regolarmente pagati alla scadenza, salvo l’effetto della sospensione delle azioni esecutive che poteva essere accordata dal tribunale prima dell’omologazione e che seguiva di diritto all’omologazione stessa; nella seconda la proposta di accordo può prevedere la dilazione del pagamento di tali crediti sino ad un anno, ancorché i titolari rimangano, anche per sola scelta del debitore, estranei all’accordo. Si tratta dunque di creditori che subiscono un sacrificio senza alcun corrispettivo e senza avervi prestato consenso. Ora anche per gli accordi di ristrutturazione l’art. 182 bis, co. 1, nuovo testo, prevede che il pagamento dei creditori estranei possa essere dilazionato. Ancora va rilevata un’ulteriore differenza tra la disciplina degli accordi di ristrutturazione secondo gli artt. 182 bis ss. l. fall. e la nuova procedura. Nel primo caso l’accordo di ristrutturazione è un contratto di diritto privato (o un fascio di contratti collegati) che può essere concluso tra il debitore e uno o più dei suoi creditori, senza alcun bisogno di informare o consultare gli altri creditori. L’accordo di ristrutturazione diviene efficace con la pubblicazione nel registro delle imprese, indipendentemente dall’omologazione che costituisce requisito per l’esenzione da revocatoria, il riconoscimento della prededuzione nei casi previsti dalla legge e l’esenzione da responsabilità penale ai sensi dell’art. 217 bis l. fall. A dire il vero in dottrina è oggi prevalente l’opinione che costruisce gli accordi non come fascio di accordi bilaterali tra il debitore e ciascun creditore, ma sul presupposto dell’unità negoziale. A tal proposito si è parlato sia di contratto bilaterale plurisoggettivo a causa unitaria sia di contratto consensuale plurilaterale fondato sulla comunione di scopo tra le parti. Quest’ultima costruzione comporta la caducazione dell’accordo nella sua totalità nel caso d’invalidità (artt. 1420 e 1446 c.c.) o di risoluzione (artt. 1459 e 1466 c.c.).
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nota2


Il legislatore non ha riprodotto il disposto dell’art. 160, co. 2, l. fall. che consente di trattare come chirografari i creditori privilegiati quando il bene oggetto della garanzia sia incapiente, ma sul piano interpretativo non vi sono ostacoli insormontabili all’estensione della regola.
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Prassi collegate

  • Studio n. n. 21-2020/E, La rinegoziazione del mutuo con effetto di esdebitazione nell’ambito del processo esecutivo
  • Quesito n. 34-2015/I, Composizione della crisi da sovraindebitamento e normativa su conformità urbanistica

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