Corte cost. del 1990 numero 184 (18/04/1990)


Nel caso in cui manchino successibili per diritto di coniugio e di parentela, il favore per i figli naturali non entra in conflitto col principio della successione familiare, nè con l'interesse pubblico dello Stato alla continuità (comunque assicurata) dei rapporti giuridici del defunto. Pertanto, non sussistendo idonee ragioni giustificatrici, va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 30, comma terzo, Cost., l'art. 565 cod. civ. (novellato dall'art. 183, della Legge 19 maggio 1975, n. 151), nella parte in cui, in mancanza di altri successibili all'infuori dello Stato, non prevede la successione legittima tra fratelli e sorelle naturali, dei quali sia legalmente accertato il rispettivo status di filiazione nei confronti del comune genitore.

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