La successione legittima: categorie di successibili



Tra i presupposti della delazione legittima un ruolo di speciale rilievo è ricoperto dall'appartenenza del soggetto chiamato a succedere ad una determinata categoria, secondo un particolare rapporto indicato nella legge. Tale rapporto, individuato dall'art. 565 cod.civ. , può consistere nel vincolo familiare da cui deriva la successione dei discendenti, degli ascendenti legittimi e dei collaterali (iure familiae); nel vincolo coniugale, che costituisce il fondamento della successione del coniuge superstite (iure coniugii); infine in quel particolare legame che lega l'individuo alla collettività, il rapporto di cittadinanza (iure imperii) nota1. Ciascuno di questi legami riveste uno specifico peso nel nostro sistema successorio, non ultimo il carattere residuale della successione dello Stato, fondata essenzialmente sull'esigenza di non lasciare vacante il patrimonio relitto del de cuius.
L'art. 565 cod.civ. fornisce un dettagliato elenco dei successibili. Esso dispone che nel sistema successorio legale l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti ed infine allo Stato. Si tratta di una vera e propria norma centrale nel sistema successorio legale che indica un elenco di categorie, al tempo stesso collocandole in un preciso ordine nota2. Su tale elenco ha fortemente inciso in primo luogo la riforma del diritto di famiglia attuata con la Legge 29 maggio 1975, n. 151 (che, come nella successione dei legittimari, ha seguìto i nuovi principi dettati dagli artt. 29 e 30 Cost.), in secondo luogo la riforma della filiazione di cui D.Lgs. n. 154/2013.
Le riforme hanno, in altre parole, rimosso le antiche e consolidate discriminazioni che gravavano sul coniuge nei confronti dei figli, nonché quelle che vedevano preferiti i figli legittimi rispetto a quelli naturali nota3. A tal riguardo ogni ogni distinzione è stata soppressa, con speciale riferimento al diritto di commutazione, abrogato. Permane invero l'unico limite, dettato nell'interesse della prole, dell'eventuale non riconoscibilità dei figli incestuosi.
Il coniuge è collocato ora non più al penultimo posto ma al primo, mentre i discendenti sono parificati, infine ai parenti naturali sono stati sostituiti gli "altri parenti".

Prima della riforma del 1975 al coniuge veniva riservato il diritto di usufrutto su una parte del patrimonio. Nel concorso tra figli legittimi e naturali, a questi spettava poi soltanto la metà della porzione spettante ai primi. L'ordine dei successibili era quindi il seguente: discendenti legittimi, ascendenti legittimi, collaterali, parenti naturali, coniuge e Stato. Attualmente l'ordine è stato modificato, contemplando anzitutto il coniuge, poi i discendenti tout court, gli ascendenti, i collaterali, gli altri parenti e lo Stato nota4. L'elenco, nella sua consistenza antecedente la riforma del 2013, subì ulteriori aggiustamenti per opera delle sentenze della Corte Costituzionale, che ebbe a dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 565 cod.civ. nella parte in cui non prevedeva il diritto di succedere per determinate categorie di soggetti. In particolare, (Corte Cost., 55/79 ) il Giudice delle leggi ha dichiarato l'incostituzionalità per contrasto con gli artt. 3 e 30 , III comma Cost. della riferita norma, nella parte in cui non contemplava tra i soggetti chiamati alla successione legittima, in mancanza di altri successibili e prima dello Stato, i fratelli e le sorelle riconosciuti o dichiarati. Ulteriore intervento significativo è stato, sempre in tema di parentela naturale, quello rappresentato da ulteriore pronunzia (Corte Cost., 184/90 ) che dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 565 cod.civ. apri nella parte in cui, in mancanza di altri successibili e al di fuori dello Stato, non prevedeva la successione legittima tra fratelli e sorelle naturali dei quali fosse stato legalmente accertato il rispettivo status di filiazione nei confronti del comune genitore. Per effetto di tali pronunzie, conseguentemente, l'elenco dei successibili doveva così essere riformulato: coniuge, discendenti legittimi e naturali, ascendenti legittimi, collaterali, altri parenti, ai fratelli e sorelle naturali ed infine allo Stato. Come detto, a far tempo dal 7 febbraio 2014, è stata soppressa la distinzione tra figli legittimi e figli naturali.
Risulta evidente come,pure a seguito delle riforme, restino totalmente esclusi dalla successione legittima gli affini sia in linea retta che in linea collaterale. In esito alla riforma della filiazione invece gli ascendenti sono contemplati senza alcuna distinzione tra "legittimi" e "naturali", di modo che si deve ritenere come possieda rilevanza unicamente il fatto della generazione quando sia stata riconosciuta.

Una precisazione va inoltre fatta: l'elenco sopra indicato non tiene conto dei soggetti che succedono per rappresentazione, anche se la natura dell'istituto porta probabilmente a vedere per alcuni una delazione indiretta, come tale sempre riconducibile a quella dell'erede legittimo che non può o non vuole succedere al de cuius nota5. Se si ritenesse la rappresentazione espressiva di una delazione diretta, autonomamente rilevante, la questione dell'estensione dei successibili apparirebbe di più chiara comprensione nota6 .

L'attuale ripartizione del titolo secondo in tre capi invita la dottrina a distinguere tre classi di successibili ex lege, formate rispettivamente dai parenti, dal coniuge e dallo Stato. All'interno delle prime due classi sono distinguibili diversi ordini, fra i quali vige un rigoroso criterio di preferenza: i successibili che appartengono ad un dato ordine escludono i componenti l'ordine successivo e sono a loro volta esclusi dai membri degli ordini anteriori nota7. In altre parole si individua un vincolo familiare da cui deriva la successione dei discendenti, degli ascendenti e dei collaterali; un vincolo coniugale, che costituisce il fondamento della successione del coniuge superstite ed infine un vincolo rappresentato dal rapporto di cittadinanza che giustifica, per esigenze e con presupposti peculiari, la successione dello Stato nota8.

Prima della riforma del diritto di famiglia, il titolo era suddiviso in quattro capi che corrispondevano a quattro classi di successibili. Veniva in considerazione la classe formata iure familiae (parenti legittimi, cui sono da equipararsi quelli adottivi), quella formata iure sanguinis (parenti naturali), quella formata iure coniugii (coniuge legittimo) e quella iure imperii (lo Stato). Nel codice civile, a seguito delle riforme più volte citate, le classi sono state invece ridotte a tre, in quanto sono state riunite in solo capo (quello della successione dei parenti) le disposizioni prima ricomprese sotto due distinti capi, quello della successione dei parenti legittimi e quello della successione dei parenti naturali. Il principio dapprima della parificazione dei figli naturali ai figli legittimi, attualmente della soppressione del concetto stesso di siffatta distinzione, comporta che i primi non solo non sono più considerati come facenti parte di una classe a parte, unitamente agli altri parenti legittimi, ma formano, indistintamente, il primo ordine di successione dei parenti. I discendenti del defunto, pertanto, costituiscono una classe a sè stante, identificata dal solo rapporto di filiazione, indipendentemente dalla fonte della discendenza. Per la verità, come era stato acutamente osservato nota9, prima della riforma del 2013, l'unificazione dei due capi era poco più che un dato formale. Gli stessi parenti alla cui successione è intitolato il capo I, non formavano una categoria unitaria.

La parentela costituisce, nel sistema delle regole della successione legittima, il gruppo più numeroso. Si è posta così al legislatore l'esigenza di determinare, al suo interno, un ordine di preferenza dei successibili nella vocazione all'eredità. Nei vari ordinamenti si sono delineati due diversi sistemi a tal riguardo. Il sistema di tipo latino, altrimenti detto delle "tre linee", o il sistema di derivazione germanica, detto "delle parentele". Per il sistema di tipo lineare s'intende un sistema in cui la linea discendente del de cuius esclude la linea ascendente e quella collaterale, mentre a sua volta quella ascendente esclude la collaterale in mancanza della prima. Il sistema di tipo germanico, o graduale, invece, è impostato al principio per cui la parentela prossima esclude quella più remota e nell'ambito di ciascuna linea decide la prossimità del grado nota11.
La differenza tra i due sistemi è facilmente intuibile e trova coincidenza soltanto per la prevalenza data, in prima battuta, ai discendenti. Nel primo caso perché si tratta della linea che esclude le altre, nel secondo perché trattasi del parente più prossimo. Mentre tuttavia nel sistema germanico ogni ordine successivo comprende sia ascendenti che collaterali e la preferenza viene data, come detto, unicamente dalla prossimità al de cuius, secondo una graduazione delle stirpi corrispondente al grado di parentela con quest'ultimo, nel sistema latino la linea discendente esclude le altre e non pone confronti di grado nota12. Il nostro ordinamento non è informato ad un principio di prevalenza nella vocazione e pertanto non si è stabilito un ordine successorio di precedenza di diritto e di esclusione per le altre categorie. In altri termini, non sussistendo un criterio che imponga di accordare la preferenza agli appartenenti ad una categoria, è ben possibile che si venga a realizzare un concorso tra gli appartenenti alle diverse categorie di successibili. Può infatti verificarsi che vengano alla successione più persone aventi tutte il medesimo grado successorio. In questa eventualità l'ordinamento stabilisce un ordine successorio tra i vari successibili appartenenti ad un gruppo e quelli appartenenti ad un altro gruppo della medesima categoria nota13 .

Il nostro ordinamento, quindi, non ha seguito in maniera integrale nè il sistema lineare nè quello germanico. Esso si è limitato unicamente ad indicare una serie di classi di successibili, stabilendo quindi come base la regola del sistema lineare (prima discendenti, poi ascendenti ed infine collaterali), temperato e corretto nell'ambito di ciascun ordine dalla preferenza accordata alla prossimità del grado (il parente prossimo esclude il remoto). In definitiva, mentre la seconda e terza classe (il coniuge e lo Stato), comprendendo ciascuna un solo successibile, non pongono questioni di ripartizione interna, profondamente diversa è la situazione riguardante la classe dei parenti. Si individuano, all'interno della stessa, i seguenti ordini:

1) figli;

2) genitori ed ascendenti, fratelli e sorelle;

3) parenti in linea collaterale dal terzo al sesto grado nota14.

Nel nostro ordinamento, lo si ribadisce, il principio graduale non trova compiuta applicazione, presentando alcune significative eccezioni. Si pensi, ad esempio, alla norma (art. 571 cod.civ.) che prevede il concorso dei fratelli del defunto (che, come tali, sono parenti di secondo grado), con i genitori, che sono invece parenti di primo grado. Altra eccezione è rappresentata dalla vocazione per rappresentazione dei discendenti dei figli o dei fratelli e sorelle del defunto nota15 . Il criterio della chiamata per stirpi, di fronte al quale cede il passo la regola del sistema graduale, risulta pertanto fondamentale nell'individuare le regole che caratterizzano la successione legittima. Ulteriore eccezione è prevista infine dall'art. 569 cod.civ. , secondo cui a chi muore senza lasciare nè prole, nè genitori, nè fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l'altra metà quelli della linea materna. Pertanto nell'ipotesi in cui sopravvivono ascendenti di pari grado, si prescinde dal loro numero nelle due diverse stirpi, riconoscendosi pari diritti alla linea materna ed a quella paterna.

Note

nota1

Così Cannizzo, Successione necessaria e successione legittima, in Il diritto privato nella giurisprudenza a cura di Cendon, vol. II, Torino, 2000, pp.147 e ss..
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nota2

Capozzi, Successioni e donazioni, Milano 2002, p.333.
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nota3

Cannizzo, op.cit..
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nota4

Mengoni, Successione legittima, in Tratt.dir.civ.comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 2000, pp. 39 e ss..
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nota5

Cannizzo, op.cit., p. 149.
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nota6

Mengoni, op.cit., p. 41; Cannizzo, op.cit..
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nota7

Zabban, Commento sub. art. 565 c.c, in Libro II: Delle Successioni (Artt.456-809) in Comm.cod.civ. a cura di Zabban-Pellegrino-Delfini, Milano, 1993, p.232.
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nota8

Mengoni, op.cit., p.43; Cannizzo, op.cit..
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nota9

Cfr. Mengoni, op.cit., pp.42 e ss.. Essi comprendevano le due diverse categorie dei parenti legittimi (qualificati dalla discendenza da uno stesso stipite fondata sul matrimonio) e dei parenti naturali, qualificati dal rapporto di filiazione naturale, riconosciuta o dichiarata. Si poteva dunque concludere che, prima del 7 febbraio 2014, i parenti ora compresi nel capo I non avrebbero formato più una classe, come si poteva riferire prima della riforma del '75, ma si sarebbero distribuiti piuttosto in tre classi. In altre parole, in esito alla riforma del diritto di famiglia del 1975, le classi dei successibili per titolo familiare sarebbero aumentate da tre a quattro: discendenti legittimi e naturali; altri parenti legittimi (ascendenti e collaterali); altri parenti naturali ed il coniuge
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nota11

Capozzi, op.cit., p. 334.
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nota12

Capozzi, op.cit., p. 334.
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nota13

Così Cannizzo, op.cit..
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nota14

Prima della Riforma del 2013 cfr. Mengoni, op.cit., Azzariti-Iannacone, Successione dei legittimari e successione dei legittimi , in Giur.sist.dir.civ. Bigiavi, Torino, 2000, p.372. In conseguenza della Riforma della filiazione più non è possibile distinguere la categoria dei fratelli naturali (cfr. II comma art.570 cod.civ.). Rimane però la differenziazione della posizione dei fratelli e sorelle unilaterali (consanguinei o uterini).
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nota15

Capozzi, op.cit., p. 348.
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Bibliografia

  • AZZARITI-IANNACONE, Successione dei legittimari e successione dei legittimi, Torino, Giur.sist.dir.civ. Bigiavi, 2000
  • CANNIZZO, Successioni legittime e necessarie, Torino, Il diritto privato nella giurisprudenza , II, 2000
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2002
  • MENGONI, Successione legittima, Milano, Tratt.dir.civ. e comm.diretto da Cicu-Messineo, 2000
  • ZABBAN-PELLEGRINO-DELFINI, Delle successioni (art.456-809), Milano, Cod.civ. Ipsoa, 1994

Prassi collegate

  • Studio n. 177-2008/C, La successione dei fratelli naturali

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