Codice di Procedura Civile art. 806


CAPO I Della convenzione d'arbitrato (CONTROVERSIE ARBITRALI) (Capo così sostituito dall'art. 20 del D. Lgs. 02 febbraio 2006, n. 40)
1. Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto dirittiindisponibili, salvo espresso divieto di legge.
2. Le controversie di cui all'articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro.
(Articolo così sostituito dall'art. 20 del D. Lgs. 02 febbraio 2006, n. 40)

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