Clausola compromissoria nelle società di persone (2/2008)


Massima

L’art. 34 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, regola un modello di arbitrato che trova applicazione per tutte le società commerciali, ivi comprese le società di persone. E’, altresì, da ritenere che la norma prevede un istituto che si aggiunge ma non si sostituisce a quello tradizionale previsto e regolamentato dal codice di procedura civile agli artt. 806 e segg., per cui è lasciato alle società, dell’esplicazione della propria autonomia contrattuale, di scegliere il tipo da adottare nella risoluzione delle controversie sociali. Pertanto nella redazione delle clausole compromissorie si ritiene opportuno che il notaio, dopo avere indagato le volontà delle parti, faccia riferimento alle norme che sovrintendono alla tipolo-gia di arbitrato scelto dalle parti.

La fattispecie ed il quesito

Il 1° gennaio 2004 è entrata in vigore la riforma del diritto societario con i decreti legislativi nn. 5 e 6 del 17 gennaio 2003. In particolare il decreto legislativo n. 5, che ha disegnato nuove norme per il processo societario, ha introdotto particolari disposizioni in tema di arbitrato, alla luce della previsione contenuta all’art. 12, comma 3, della legge delega 3 ottobre 2001, n. 366, che aveva espressamente previsto “la possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano clausole compromissorie, anche in deroga agli artt. 806 e 808 del codice di procedura civile, per tutte o alcune tra le controversie societarie di cui al comma 1”.

In precedenza l’arbitrato societario non conosceva una propria autonoma disciplina. Tuttavia la clausola compromissoria era molto spesso presente all’interno degli statuti societari indipendentemente dal tipo giuridico di società prescelto: con essa era rimessa alla cognizione degli arbitri, rituali o irrituali, la definizione di determinate contese sorte fra le società ed i soci.

Il comma 2 dell’art. 34 ha introdotto una nuova disciplina laddove prevede che la clausola compromissoria statutaria debba prevedere numero e modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri ad un soggetto estraneo alla società.
Ove tale soggetto non provveda, la nomina deve essere richiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui vi è la sede legale della società.

E’ stata introdotta, dunque, una modalità di designazione degli arbitri chiamati a dirimere una controversia in materia societaria totalmente innovativa per il nostro sistema, sottraendola alle parti contendenti ed affidandola in via del tutto inderogabile ad un terzo, che assume il ruolo di filtro neutrale tra le parti e gli arbitri. Si è preferito improntare il nuovo sistema al rafforzamento dell’imparzialità e dell’indipendenza degli arbitri sacrificando l’autonomia, il principio della libera partecipazione delle parti alla nomina dei componenti del collegio arbitrale.

La nuova normativa, tuttavia, contrariamente all’ottica di esemplificazione delle controversie commerciali che il legislatore intendeva incentivare e potenziare, ha aumentato i dubbi dello scenario interpretativo ponendo una serie di problemi di non facile ed immediata soluzione, sicché appare quanto mai opportuno un intervento integrativo e chiarificatore da parte del legislatore. Un primo problema concerne l’ambito di applicabilità della disciplina dell’art. 34 del decreto n. 5/2003. La legge delega delimitava la emananda disciplina in materia di arbitrato agli «statuti delle società commerciali». E’ altresì noto che tutto l’impianto della delega fatta al Governo è stato preordinato esclusivamente al riassetto delle società di capitali.

L’art. 34 ha previsto genericamente l'inserimento di clausole compromissorie negli “atti costitutivi delle società”, fatta eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'art. 2325 bis c.c., intendendosi, per tali, le società emittenti azioni in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in maniera rilevante. La ratio di tale esclusione va ravvisata nella tipologia dei soci in quel tipo di società: essi sono prevalentemente soggetti risparmiatori o investitori che non hanno interesse ad una partecipazione diretta alla gestione della società, e che, presumibilmente, neppure conoscono l’atto costitutivo o lo statuto. Ammettere la clausola compromissoria anche in questi casi avrebbe significato sottrarre alla giurisdizione ordinaria tutte quelle controversie societarie coinvolgenti la maggior parte dei soci che svolge il semplice ruolo di investitori nota1.

Il quesito di fondo, pertanto, resta: la nuova normativa si estende anche alle società di persone? Un secondo problema riguarda la compatibilità del nuovo arbitrato – che dovendo riguardare i rapporti giuridici interni alle società commerciali è stato definito come “endosocietario” nota2 – con quello di diritto comune previsto dagli artt. 806 e segg. cod. proc. civ.. Ovverosia la previsione di questa sorta di arbitrato “rafforzato” nota3 è da considerarsi come esclusiva, tale da escludere la possibilità per le società di far ricorso so all’arbitrato regolamentato dal codice di rito ovvero è una figura nuova che si affianca a quella tradizionale, lasciando pertanto alla società, nell’esplicazione della propria autonomia contrattuale, di scegliere? Problema questo di non poca rilevanza per l’influenza che la soluzione avrebbe sulla sorte delle clausole compromissorie contenute in statuti o atti costitutivi risalenti a data anteriore all’entrata in vigore del g. lgs. n. 5/2003. Poiché la grande maggioranza degli statuti societari contenenti una clausola compromissoria prevedevano – e nella maggior parte prevedono tuttora – che ciascuna delle parti avesse la facoltà di nominare un arbitro (c. d. clausola binaria), all’indomani dell’entrata in vigore della riforma in molti si sono interrogati sulla portata del nuovo testo, in particolare sulla sorte delle precedenti clausole statutarie delle società commerciali.

Se si ritiene che il nuovo modello venga ad aggiungersi a quello tradizionale, la clausola compromissoria comune mantiene la propria efficacia. Se si riconosce all’arbitrato societario riformato una funzione sostitutiva del vecchio schema arbitrale, la clausola non può che essere irrimediabilmente nulla.

La soluzione

a) Quanto al primo quesito la dottrina prevalente è concorde nel ritenere certamente comprese nella norma sia le società di capitali che le società di persone. Il riferimento all’atto costitutivo deve essere, poi, inteso in senso ampio, comprensivo, quindi, anche dello statuto sociale e non esclusivamente come “momento costitutivo della società”. Lo statuto che com’è noto, contiene le norme relative al funzionamento delle società, pur potendo formare oggetto di atto separato, deve infatti essere considerato parte integrante dello stesso atto costitutivo. Ciò si ritiene sufficiente per impedire ogni interpretazione in chiave restrittiva del dettato normativo, dovendosene, al contrario, preferire una lettura ampia nota4.

b) Con riferimento al secondo, si ritiene di poter sostenere l’opinione, al momento prevalente, di quella dottrina e della più recente giurisprudenza di merito secondo cui la disciplina dell’arbitrato societario, così come regolamentato dal titolo V del d. legs. n. 5/2003, si affianchi alla disciplina di diritto comune (art. 806 e segg. c.p.c.), non sostituendo quest’ ultima, bensì aggiungendosi ad essa: non vi sarebbe alcuna esclusività del nuovo modello, né sarebbero riscontrabili indici testuali in tal senso.

Da ciò deriverebbe la validità ed efficacia delle clausole compromissorie contenute in statuti o atti costitutivi risalenti a data anteriore all’entrata in vigore del citato decreto legislativo.

La motivazione: l’ambito di applicabilità

Circa l’ambito di applicabilità, l’art. 34 del d. lgs. n. 5/2003 prevede e disciplina la possibilità di inserimento delle clausole arbitrali negli atti costitutivi di tutte le società, senza distinzione di tipo, con l’unica eccezione per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

A questo si aggiunga che, per espressa previsione normativa contenuta all’art. 1 del decreto in parola, l’ambito di applicazione della nuova disciplina del processo societario, si estende a tutti “i rapporti societari, ivi compresi quelli concernente le società di fatto, l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i liquidatori e i direttori generali delle società, delle mutue assicuratrici e delle società cooperative”.

Ciò ha fatto ritenere a quella parte della dottrina nota5 e della giurisprudenza nota6, che hanno affrontato in maniera esplicita il problema, che la nuova disciplina processuale trova applicazione anche alle società di persone e, quindi, le sue disposizioni vanno ad incidere non soltanto sui tipi societari oggetto dell’intervento riformatore nell’ ambito delle società di capitali e cooperative, ma su tutti i tipi previsti dal nostro codice civile.

E non solo: da alcuni si è ritenuto nota7 che avendo voluto estendere l’ambito di applicazione della nuova disciplina a tutte le società, il legislatore delegato abbia compreso tra queste anche le società semplici, salvo che si sollevi una questione di legittimità costituzionale per eccesso di delega. Ma è sicuramente prevalente l’opinione di chi ritiene che la dizione legislativa debba essere intesa in senso restrittivo, limitando l’ applicazione della nuova disciplina arbitrale alle sole società commerciali, alla luce della previsione contenuta all’art. 12, comma 3, della legge delega n. 366 del 2001 nota8.

La questione si inserisce nel panorama dottrinale e giurisprudenziale sviluppatosi all’ indomani dell’entrata in vigore della c. d. riforma del diritto e del processo societario all’ interno del quale non sono mancate voci assai discordanti tra loro soprattutto in ragione del fatto che sia le nuove norme sia la relazione illustrativa al d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 non brillano certo per chiarezza.

Un primo orientamento ritiene il nuovo arbitrato societario un modello esclusivo. Se è indiscutibile che in seguito al d. lgs. n. 5/2003 coesistano due discipline dell’arbitrato, quella generale del codice di rito e quella speciale della riforma, è altrettanto vero che però ciò non implica una libertà di scelta circa la disciplina da applicare.

In base a tale orientamento, quindi, l’unico arbitrato “societario” (nei limiti di quanto previsto dall’art. 34 del d.lgs. n. 5/2003) che può essere validamente presente negli statuti delle società costituite precedentemente e successivamente al 1° gennaio 2004 sarebbe quello che prevede la nomina del collegio arbitrale riservata a un soggetto “estraneo” alla società. Di qui la nullità dell’intera clausola compromissoria che non riservasse (com’è invece nella prassi statutaria) la nomina dell’organo giudicante ad un soggetto estraneo alla società. nota9.

Le ragioni addotte a sostegno della tesi della nullità radicale trarrebbero fondamento in primo luogo dalla lettera dell’art. 34, comma 2°, del d. lgs. n. 5/2003. nota10

In secondo luogo dalla la relazione ministeriale al d. lgs. n. 5/2003 che ha precisato come il testo normativo contribuisca alla “creazione di una nuova species arbitrale che si sviluppa senza pretesa di sostituire il modello codicistico …. comprendendo numerose opzioni di rango processuale… che appaiono assolutamente funzionali alla promozione della cultura dell’arbitrato endosocietario”.

Ciò non significa però che si può scegliere, in materia societaria, tra l’una e l’altra species, tra l’uno e l’altro sistema di nomina, bensì che in ogni singolo nuovo arbitrato vi è la compresenza di un doppio strato normativo: un primo generale, costituito dalla disciplina comune codicistica e un secondo speciale che si aggiunge a quello di base e lo completa, integrandolo ed in parte derogandolo. nota11

Se le parti lo vogliono, possono scegliere la via della clausola compromissoria e dell’arbitrato anziché la giustizia ordinaria. Ma se così scelgono, devono allora adottare la clausola che prevede la nomina degli arbitri effettuata da un soggetto estraneo alla società.

I sostenitori dell’esclusività dell’arbitrato societario hanno, poi, fatto notare come la nuova normativa si caratterizzi per la sua imperatività. Ed a conferma di ciò si evidenzia come la rubrica dell’art. 35 è intitolata significativamente “disciplina inderogabile del procedimento arbitrale”: ogni arbitrato che scaturisca da una clausola compromissoria inserita in un atto costitutivo (o statuto) societario dovrà applicare solo le disposizioni speciali e, solo se compatibili, anche le disposizioni del codice di rito. O si ha un arbitrato “speciale” societario, conseguente alla clausola compromissoria delineata dall’art. 34 del decreto o non si può avere arbitrato.

Un secondo orientamento, che propende per la conservazione della volontà delle parti di avvalersi dell’opera di un soggetto diverso dal giudice naturale quale esso sia, sostiene che in presenza di una clausola compromissoria c.d. binaria, ex art. 1419, comma 2° cod. civ, opererebbe una sostituzione automatica del soggetto cui spetta la potestà di nominare tutti gli arbitri in quanto l’art. 34, comma 2°, d. lgs. n. 5/2003 detterebbe una norma di natura processuale e di carattere pubblicistico.

In particolare un Autore, nota12 superando il dettato dell’art. 34, comma 2°, che prevede l’intervento del Presidente del Tribunale solo nel caso in cui il terzo estraneo non provveda alla nomina degli arbitri, ha suggerito, in presenza di clausole c.d. binarie, di attribuire comunque la nomina dell’intero collegio al Presidente del Tribunale della circoscrizione in cui ha sede la società. In questo modo la sanzione della nullità colpirebbe la clausola compromissoria solo parzialmente, ovverosia nella parte relativa alle modalità di nomina del collegio arbitrale; per il resto l’arbitrato sarebbe interamente sottoposto alle regole del d.lgs. n. 5/2003 e, laddove necessario, del codice di procedura civile. nota13

Peraltro, tale proposta interpretativa, caratterizzata dal favor arbitrati, è stata sottoposta a critica da vari Autori nota14 anche sulla scorta del recente orientamento della Suprema Corte in tema di inserzione automatica di clausole, nota15 secondo il quale l’art. 1419, comma 2°, cod, civ. potrebbe trovare applicazione solo laddove vi sia una espressa indicazione di legge che sancisca la sostituzione della clausola nulla con la norma inderogabile violata.

Un terzo orientamento, sostenuto da gran parte della dottrina e dalla più recente giurisprudenza di merito e a cui si ritiene di poter aderire, propende per la sopravvivenza delle clausole statutarie contenute negli statuti commerciali, che non devolvono a un soggetto estraneo la nomina di tutti gli arbitri. L’art. 34 avrebbe solo regolato un modello di arbitrato che si aggiunge, ma non si sostituisce a quello tradizionale. L’intenzione del legislatore non è stato certo quella di sopprimere la disciplina di diritto comune in ambito societario, quanto quella di creare una forma nuova di arbitrato volta a concorrere con quella tradizionale. Non vi sarebbe alcuna esclusività del nuovo modello, né sarebbero riscontrabili indici testuali in tal senso.

In sostanza dalla riforma societaria è scaturita una species arbitrale, che si affianca al modello codicistico senza sostituirlo. Si sarebbe di fronte a un “doppio binario”: se le parti intendono accedere al nuovo arbitrato societario e alle sue peculiari caratteristiche – e cioè il carattere vincolante erga omnes della clausola, l’ampliamento dell’arbitrabilità, l’efficacia del lodo nei confronti della società, l’ intervento di terzi, gli speciali poteri cautelari degli arbitri – esse dovranno conformare la clausola al nuovo sistema di nomina previsto; se la clausola rimane quella tradizionale, l’arbitrato conseguente sarà un arbitrato di solo diritto comune.

La scelta interpretativa è stata proposta sulla base di una serie di argomentazioni, la prima delle quali fa ricorso al dato letterale della norma e della relazione illustrativa del d. lgs. n. 5/2003. Infatti secondo tali Autori nota16 sia quanto previsto nella legge delega (nell’art. 12, comma 2, legge 366/2001 si legge che “il Governo può … prevedere la possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano clausole compromissorie …”), sia quanto previsto dall’art. 34 (“gli atti costitutivi delle società … possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie … “), sia, infine, quanto contenuto nella Relazione (“la formulazione del testo contribuisce alla creazione di una compiuta species arbitrale, che si sviluppa senza pretesa di sostituire il modello codicistico”) inducono a ritenere che i due diversi modelli di arbitrato siano destinati a coesistere nel nostro ordinamento a seconda della volontà sociale espressa nella redazione degli atti costitutivi e degli statuti.

Si è fatto notare, in particolare, nota17 che nel dettato legislativo non si rinviene alcuna espressione che possa essere intesa come volta a precludere ai soci la possibilità di inserire nello statuto sociale una clausola compromissoria “vecchio stile”; né sembra esserci una logica ragione che giustifichi la volontà del legislatore di abolire la forma di arbitrato societario precedente alla riforma. Piuttosto, la nuova legge offrirebbe ai soci e alla società un istituto arbitrale alternativo, dotato di maggiori vantaggi rispetto a quello di diritto comune. In altri termini “la situazione soggettiva della società di fronte alla nuova disciplina dell’ arbitrato è tipicamente quella dell’onere: se la società vuole conseguirne le utilità deve espressamente recepire una clausola conforme alla relativa fonte legislativa, altrimenti continua (anche nella semplice inerzia) ad avvalersi della disciplina anteriore subendone però i connessi svantaggi, avvertibili specialmente in termini di numero delle controversie (in)arbitrabili”. nota18

Ne deriva “una disciplina da definirsi additiva (non sostitutiva) e facoltativa (non obbligatoria) rispetto a quella contenuta nel codice di procedura civile che trova pur sempre applicazione”. nota19

Secondo tale orientamento la sanzione della nullità non si applicherebbe a tutte le clausole compromissorie precedenti o successive all’entrata in vigore del d. lgs. n. 5/2003, ma solamente a quelle che, pur volendo introdurre nello statuto la disciplina speciale dell’arbitrato di cui agli artt. 34 ss., prevedano una modalità di nomina degli arbitri diversa da quella indicata dalla norma, individuando un soggetto carente del requisito dell’estraneità.

La scelta del “doppio binario” pare risultare la più convincente anche alla luce di altre considerazioni:
- per ragioni di carattere costituzionale, in quanto aderendo ad orientamento diverso ci si troverebbe di fronte a un regime in cui nelle società sottoposte alle nuove norme sull’arbitrato, il mancato adeguamento alla nuova disciplina produrrebbe l’invalidità delle clausole compromissorie preesistenti, mentre altrettanto non accadrebbe per le società escluse ai sensi dell’art. 34, cioè società semplici e s.p.a. aperte: tale regime presenterebbe una ingiustificata disparità di trattamento, difficile dal sostenere sul versante dell’interpretazione e foriera di dubbi di legittimità costituzionale; nota20
- per ragioni ermeneutiche, sul presupposto della mancanza di una norma di carattere transitoria analoga all’art. 223 bis disp. att. cod. civ. che può essere considerata una prima prova dell’assenza nel legislatore di travolgere le clausole preesistenti, per la mancanza di una norma che preveda l’adeguamento obbligatorio da parte delle società di persone all’art. 34 e per la mancanza di un esplicito divieto di iscrivibilità delle società, i cui statuti contengano clausole difformi da quanto previsto dall’art. 34, nel Registro delle imprese. nota21

A tali considerazioni si aggiunga, infine, che nulla impedisce secondo l’orientamento comune che le parti possano sottoscrivere un compromesso per risolvere una controversia tra loro insorta che abbia a oggetto le medesime materie che possono essere devolute al c.d. arbitrato societario nota22: sarebbe, pertanto, non aderente a logica ammettere che l’autonomia privata, limitata nel caso di clausole compromissorie contenute negli statuti o atti costitutivi delle società che intendono avvalersi del predetto arbitrato, tornerebbe ad espandersi nuovamente nei limiti degli artt. 806 ss. cod. proc. civ. in caso di compromesso.

In giurisprudenza, dopo un iniziale orientamento propenso a sostenere la nullità o comunque l’inefficacia delle clausole compromissorie difformi dal dettato dell’art. 34, i giudici hanno avuto modo più volte di affermare la sopravvivenza di tali clausole.

Le prime sentenze, nota23 con motivazioni per lo più di ugual tenore, hanno sancito che dal 1° gennaio 2004 la clausola statutaria non adeguata, formulata in epoca precedente all’entrata in vigore della riforma e quindi in conformità agli artt. 806 e segg. c.p.c., è nulla perché contraria alle disposizioni inderogabili introdotte in tema di arbitrato societario dal decreto in parola. La ratio, sottesa al prevedere il potere di nomina degli arbitri solo a soggetti estranei alla società, secondo tale giurisprudenza risponde ad una precisa scelta di ordine pubblico, del tutto conforme al dettato costituzionale, ed è di fatto il risultato di una serie di interventi giurisprudenziali e dottrinali che ponevano in dubbio l’efficacia decisionale e l’imparzialità di arbitri interni alla struttura associativa. Proprio in conformità a tali orientamenti il legislatore ha escluso l’utilizzo del cd. arbitrato endo-associativo, prevedendo un’ipotesi di nullità della clausola compromissoria difforme.

In senso diametralmente opposto si è invece espressa la giurisprudenza più recente nota24. I giudici hanno ritenuto “la particolare fondatezza, per l’aderenza al dettato normativo così come davvero voluto dal legislatore della riforma, della configurazione del nuovo modello arbitrale, come anche sostenuto da autorevole dottrina, in concorrenza alternativa con quello tradizionale, … con l’effetto, pertanto, di incrementare le facoltà dei soci e non di limitarle, come invece avverrebbe se, in presenza del decreto processuale, si volesse ora escludere il loro potere di preferire ancora il modello arbitrale tradizionale”. nota25

“La scelta poi, operata in sede statutaria, di introdurre per le controversie endosocietarie un arbitrato di diritto comune o di diritto speciale deve desumersi dal tenore della clausola; tale scelta può emergere proprio dal fatto che sia prevista una modalità di nomina degli arbitri diversa da quella prescritta all’art. 34, 2° comma cit., con previsione, dunque, la quale, lungi dall’essere nulla, è sintomatica dell’intendimento negoziale di volersi valere dell’arbitrato codicistico (mentre la sanzione di nullità comminata dall’art. 34 cit. rimane circoscritta al caso in cui da altre disposizioni della clausola statutaria – che prevedano, ad esempio, automatico assoggettamento ad essa di amministratori e sindaci – sia desumibile l’intendimento dei costituenti di valersi delle disposizioni dell’ arbitrato speciale)”. nota26

Una posizione intermedia, che per completezza di indagine si ritiene di riportare, è infine quella assunta dal Tribunale di Udine i cui giudici, dopo aver sancito in primis la nullità totale della clausola compromissoria che differisce per modalità di nomina degli arbitri da quella prevista dall’art. 34, facendo propria l’interpretazione del Tribunale di Latina, si sono spinti oltre risolvendo la fondamentale questione della retroattività o meno della nuova disciplina. L’ordinanza infatti afferma che “non incorrono in una nullità sopravvenuta le clausole compromissorie statutarie contenute negli atti costitutivi e negli statuti societari adottati prima dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 5/2003.

La nullità, infatti, rimane un vizio genetico dell’accordo delle parti … e non è comprensibile perché una sopravvenuta previsione di nullità dovrebbero travolgere degli accordi negoziali già perfezionatisi e che hanno validamente prodotto i loro effetti obbligatori”. nota27

Clausole suggerite

In considerazione dell’orientamento suggerito, al solo scopo di fornire una compiuta documentazione, l’Osservatorio ritiene di poter suggerire i seguenti modelli di clausole compromissorie ove risulta esplicitata la normativa di riferimento:
a) clausola ex articolo 34 d. lgs. n. 5/2003 “In conformità al disposto dell’art. 34 del D. Lgs. n. 5/2003 volendo fruire della particolare disciplina procedimentale del c.d. “arbitrato endosocietario”, le controversie che potessero insorgere fra la Società ed i soci, gli amministratori ed i liquidatori, nonché fra i singoli soci, in dipendenza del presente atto, ad eccezione di quelle che in genere non possono costituire oggetto di clausola compromissoria, saranno risolte da un Collegio Arbitrale composto di tanti membri quante sono le parti in contesa più uno, e comunque in numero dispari, nominati dal Presidente del Tribunale ove ha sede la Società. Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del collegio arbitrale.
La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del collegio arbitrale. Il collegio arbitrale dovrà decidere entro centoventi (120) giorni dalla nomina, “ex bono et aequo” e senza formalità di procedura, salvo quanto disposto dall’art. 36.
Il collegio arbitrale determinerà anche come ripartire le spese dell’arbitrato tra le parti.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5. La soppressione ovvero le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.”
b) clausola di diritto comune ex artt. 806 e segg. c.p.c. "Le parti espressamente convengono di utilizzare la procedura di arbitrato di diritto comune disciplinata dagli artt. 806 e segg. c.p.c. e pertanto qualunque controversia sorgesse tra i soci o tra di essi e la società in merito all'interpretazione e all'applicazione delle norme del presente atto, sarà devoluta a un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, i primi due nominati uno da ciascuna parte in causa e il terzo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal ………………………………………. che provvederà per la parte che non avesse provveduto.
Gli arbitri decideranno secondo equità e con dispensa da ogni formalità di procedura."

Note

nota1


In tal senso N. SOLDATI, “La nuova clausola compromissoria statutaria”, in www.judicium.it; M. GIORGETTI – E. BENIGNI “La disciplina inderogabile del nuovo procedimento arbitrale societario. La decisione dell’arbitrato”;
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nota2


Relazione al D. lgs. N. 5/2003; P. L. NELA, Commento all’art. 34, in Il nuovo processo societario. Commentario, a cura di Chiarloni, Bologna, 2004, 929 ss.;
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nota3


C. RONCAROLO – P. MARZOLINI “La convenzione arbitrale dopo la riforma del diritto societario. Alcuni spunti pratici” in Federnotizie, 3, 2004, 110 ss.;
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nota4


Così E. F. RICCI “Il nuovo arbitrato societario”, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2003, 517 ss.; C. BRUNELLI “Arbitrato e conciliazione: le novità di interesse notarile nella riforma societaria”, Relazione tenuta al convegno di studi organizzato dall’Associazione Sindacale dei Notai dell’Emilia Romagna, 2004; C. RONCAROLO – P. MARZOLINI, op. cit; A. RUOTOLO “Le clausole arbitrali e l’attività notarile”, in Studi d’impresa, studio 5856/I;
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nota5


C. BRUNELLI op. cit.; N. SOLDATI op. cit.; G. CABRAS, “Arbitrato e conciliazione nella riforma del diritto societario”, Relazione svolta al convegno organizzato dall’Associazione dottori commercialisti per l’attività giudiziaria, in Il dottore commercialista e la riforma del diritto societario, 2003;
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nota6


Tribunale di Torino 6 ottobre 2006, Sezione Prima civile, in Il Notaro, nn. 9-10-11, 2007;
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nota7


WEIGMANN, “Problemi di diritto transitorio e le clausole compromissorie “statutarie” nelle società di capitali”, in Conciliazione e arbitrato nelle controversie societarie, Roma, 2003, 111 ss., ipotizza perciò un eccesso di delega;
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nota8


V. RUFFINI, “La riforma dell’arbitrato societario”, in Corriere giurid., 2003, 1524 ss.;
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nota9


N. SOLDATI “Nullità della clausola compromissoria in seguito a mancato adeguamento”, in Diritto e pratica delle società, n. 2/2005, pag. 73; CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, Massima n. 3 – 21 gennaio 2004; C. BRUNELLI, op. cit., non affronta direttamente il problema ma scrive che il potere di nomina di tutti gli arbitri ad un estraneo “è il nuovo requisito del d. lgs. n. 5/2003, in direzione contraria rispetto alla prassi precedentemente consolidata .. E’ proprio questo il nuovo requisito che incide in modo devastante su tutti gli statuti redatti conformemente alla prassi precedente, comportando la nullità della clausola compromissoria e la necessità di adeguamento della stessa”; M. GIORGETTI – E. BENIGNI, op. cit., indirettamente affermano che “Ne consegue, a contrario, che all’arbitrato, che si fonda su una clausola compromissoria statutaria, non si applicano le norme di diritto comune, quando esse siano contrastanti con le norme speciali contenute nel titolo V”; in tal senso sembra anche E. F. RICCI, op. cit., pagg. 525-526 il quale afferma che “Poiché si è in presenza di una particolare forma di giustizia del gruppo organizzato, la garanzia dell’indipendenza dell’arbitro richiede che lo stesso sia scelto da soggetto estraneo all’organizzazione societaria. Si parte qui dall’idea che la controversia, pur svolgendosi tra soggetti ben determinati, possa in realtà coinvolgere direttamente o indirettamente l’interesse di tutti i membri del gruppo ed il gruppo stesso come ente; e proprio per questo si diffida delle designazioni in qualche modo legate alla scelta compiuta da membri del gruppo o da suoi organi. … Affidare la nomina degli arbitri ad un terzo era dunque la soluzione più consigliabile sotto tutti i profili”; P. L. NELA, op. cit. sulla base della ratio della norma volta comunque a sottrarre la nomina dell’arbitro alle parti;
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nota10


In questo senso, tra i primi, si è espresso F. CORSINI “L’arbitrato nella riforma del diritto societario”, in Giur. it., 2003, 1286; IDEM “La nullità della clausola compromissoria statutaria e l’esclusività del nuovo arbitrato societario”, in Giur. comm, 2005, I, 809 ss.; sempre sulla base del dato letterale della norma E. ZUCCONI GALLI FONSECA “La convenzione arbitrale nelle società dopo la riforma”, in Riv. trim. dir. e proc. civ.”, 2003, 955 ss.; IDEM “L’arbitrato societario nell’applicazione della giurisprudenza”, in Giur. comm., 2007, II, 935; N. SOLDATI “Le clausole compromissorie nelle società commerciali”, Milano 2005, 30 (sulla base del dato letterale della norma, che in caso di nullità della clausola lascerebbe alle parti la sola possibilità di adire il giudice ordinario mediante il rito societario);
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nota11


Così R. SALI “L’arbitrato per le nuove società. Dodici (piccoli) nodi applicativi e qualche proposta”, in Giur. it. , 2005, 442 ss.;
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nota12


F. P. LUISO “Appunti sull’arbitrato societario”, in Riv. dir. proc., 2003, 707 ss.;
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nota13


In tal senso DALMOTTO Commento all’art. 41, in Il nuovo processo societario. Commentario, a cura di Chiarloni, Bologna, 2004, 1097; L. BOGGIO “Le clausole compromissorie statutarie alla luce dell’art. 34, comma 2, d. lgs. n. 5 del 17 gennaio 2003”, in Riv. arb., 2004, 210;
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E. ZUCCONI GALLI FONSECA op. cit., 957; F. CORSINI “La nullità della clausola compromissoria statutaria e l’esclusività del nuovo arbitrato societario”, in Giur. comm., I, 809 ss.; F. AULETTA “La nullità della clausola compromissoria a norma dell’art. 34 d. lgs. 17.1.2003, n. 5: a proposito di recenti (dis-)orientamenti del notariato”, in Riv. arb., 2004;
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Cass. 28 giugno 2000, n. 8794, in Contratti, 2001, 236;
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V. SALAFIA “Il nuovo arbitrato societario e altre questioni.” Commento a tribunale di Latina 22 giugno 2004, in Società, 2005, 97 ss.; IDEM “Alcune questioni interpretative del nuovo rito societario”, in Società, 2004, 1457 ss.; F. AULETTA, op. cit., 361 ss.; IDEM “D. lgs. 17.1.2003, n. 5 – L’Arbitrato (artt. 34-36)”, in Nuovo diritto societario, De Tilla-Alpa-Patti (a cura di), 2003, 855 ss.; P. L. NELA op. cit.; IDEM “Cenni sull’ambito di applicazione del nuovo arbitrato endosocietario”, in Giur. it., 2005, 117 ss.; G. DE NOVA “Controversie societarie: arbitrato societario o arbitrato di diritto comune?”, in Contratti, 2004, 847; F. AULETTA – ZOPPINI “Doppia chance di arbitrato per le società”, in Il Sole 24 ore, 2/9/2004, 19; ARIETA-DE SANTIS “Diritto processuale societario”, Padova, 2004, 606; RECCHIONI “L’arbitrato in materia societaria fra clausola compromissoria preesistente e ius superveniens” in Riv. arb., 2004, 771 ss.; ZOPPINI “I diritti disponibili relativi al rapporto sociale nel nuovo arbitrato societario”, in Riv. soc., 2004, 1173; S. A. CERRATO “Arbitrato societario e arbitrato di diritto comune: una convivenza ancora difficile”, in Giur. comm., 2006, II, 497 ss.; A. DE PRA “Arbitrato societario e clausola compromissoria preesistente: si procede sul “doppio binario”, in Riv. soc., 3/2007, 97 ss.; A. STESURI “Gli arbitrati societari”, Giappichelli, 2005, 144;
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V. SALAFIA , op. cit.;
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F. AULETTA, op. cit.;
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A. STESURI, op. cit.;
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Così P. L. NELA, Commento all’art. 34, cit.;
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Così A. CERRATO, op. cit.;
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Tra gli altri, E. F. RICCI, op. cit.; R. SALI, op. cit.; E. ZUCCONI GALLI FONSECA op. cit.;
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Tribunale Latina, 22 giugno 2004, in Diritto e pratica delle società, n. 2/2005, pag 73; Tribunale Trento, 8 aprile 2004, in Le Società, 2004, pag. 999; Tribunale Torino, cit.; Tribunale Tortona, 3 agosto 2004 (ord.); Tribunale Catania, 26 novembre 2004; Tribunale Milano, 4 maggio 2005; Idem, 25 giugno 2005; Idem, 21 ottobre 2005; Idem, 22 settembre 2006;
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Tribunale Bari, 2 novembre 2006; Tribunale Bologna, 9 febbraio 2006; Idem, 13 novembre 2006 (decr.); Appello Torino, 8 marzo 2007; Idem, 20 marzo 2007, I sezione civile, in Il Notaro, nn. 9-10-11, 2007; Idem, 29 marzo 2007; Idem, 4 aprile 2007; Idem, 7 giugno 2007; Idem, 22 giugno 2007; Idem, 27 giugno 2007; Idem 30 ottobre 2007; Idem, 15 novembre 2007; Idem, 16 novembre 2007;
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Così Appello Torino, 20 marzo 2007, cit.;
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Così Appello Torino, 8 marzo 2007, cit.;
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Tribunale Udine, 4 novembre 2004;
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