La scadenza del termine e la prorogatio (società per azioni: l'organo amministrativo)



Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica , ex art. 2383, II comma, cod.civ. .

La cessazione tuttavia, ai sensi dell'art.2385, II comma, cod.civ. ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito. Tale ultima previsione, viene identificata con l'istituto della " prorogatio ", applicabile anche all'ipotesi di cessazione del mandato a seguito di rinuncia dell'amministratore.

Secondo tale istituto l'amministratore in regime di proroga resta investito dei poteri gestori, sino all'efficace nomina del nuovo organo, salvi soltanto i casi in cui ciò non sia possibile per un impedimento naturale (morte, incapacità ad agire, ecc.).

L'istituto della prorogatio, è applicabile esplicitamente soltanto alle ipotesi di cessazione della carica per rinuncia, ovvero per scadenza del termine. Si discute se sia applicabile alle altre ipotesi di cessazione del mandato per revoca o decadenza. In assenza di prorogatio, infatti, si pone un duplice problema concernente la titolarità sia dei poteri di gestione, sia dei poteri di rappresentanza.

Con riferimento ai poteri di gestione, soccorre in aiuto l'ultimo comma dell'art. 2386 cod.civ. , ai sensi del quale, se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, il collegio sindacale, che deve convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio, può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Per quanto riguarda il potere di rappresentanza, il problema è più complesso.

Il potere di rappresentanza è infatti attribuito dall'art. 2384 cod.civ. , all'organo amministrativo che risulti tale dal registro delle imprese. Si discute pertanto se, qualora il collegio sindacale abbia iscritto nel registro delle imprese la cessazione di tutti gli amministratori dal loro ufficio, il solo potere di rappresentanza permanga in capo questi ultimi in virtù del principio della prorogatio, ovvero spetti al collegio sindacale, nel suo insieme o in persona del suo presidente. Se da un lato si può affermare che l'ultimo comma del citato art. 2386 cod.civ. faccia riferimento anche ai poteri di rappresentanza, che spetterebbero pertanto al collegio sindacale, dall'altro è doveroso sottolineare come vi possano essere ipotesi in cui manchi anche il collegio sindacale, quale il caso di amministratore giudiziario nominato ai sensi dell'art. 2409 cod.civ. con contestuale revoca ad opera del giudice anche dell'organo di controllo: in tale ipotesi spetterà pertanto al giudice determinare l'ambito del potere di rappresentanza dell'amministratore giudiziario, con possibilità di applicare, in caso di controversia, anche il correttivo previsto dall'art. 78 c.p.c.

Prassi collegate

  • Quesito n. 82-2015/I, Clausola simul stabunt simul cadent nella s.r.l. e prorogatio dell’organo amministrativo
  • Quesito n. 17-2015/I, Dimissioni del c.d.a. di società cooperativa, normativa applicabile e apposizione di termine iniziale
  • Quesito n. 250-2012/I, C.D.A. scaduto e intervento in assemblea di cooperativa

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