Codice di Procedura Civile art. 764


OPPOSIZIONE
1. Chiunque vi ha interesse può fare opposizione alla rimozione dei sigilli con dichiarazione inserita nel processo verbale di apposizione o con ricorso al giudice.
2. Il giudice fissa con decreto una udienza per la comparizione delle parti e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto stesso deve essere notificato a cura dell' opponente.
3. Il giudice provvede con ordinanza non impugnabile, e, se ordina la rimozione, può disporre che essa sia seguita dall' inventario e può dare le opportune cautele per la conservazione delle cose che sono oggetto di contestazione.

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